SANATORIA - 31 AGOSTO TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI UNICO '98

31 AGOSTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA DICHIARAZIONE ICI '98

UNICO NR IL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO- ISTRUZIONI

TASSE SUI REDDITI DA PENSIONE ESTERA - SANATORIA AL 30 GIUGNO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: CON UNICO IMPORTANTI NOVITÀ PER GLI ITALIANI IN ITALIA E ALL'ESTERO

CORSA AD OSTACOLI PER L'ESENZIONE FISCALE

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: MODIFICHE PER SOCIETÀ E PERSONE

IL FISCO A SERVIZIO DEL CITTADINO


IL DIRITTO D'INTERPELLO

SI SNELLISCE LA BUROCRAZIA FISCALE

GLI UFFICI UNICI DELLE IMPOSTE DIRETTE

ESENZIONE FISCALE PER I CERTIFICATI DI DEPOSITO DEI NON RESIDENTI

RITENUTA DEL 27% PER I TITOLI EMESSI ALL'ESTERO E COLLOCATI IN ITALIA

ITALIANI ALL'ESTERO- RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO SULLA SANATORIA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI PENDENTI ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE 1995

TITOLI DI STATO: IL SISTEMA DI TASSAZIONE IN VIGORE

: - A) IL REGIME FISCALE PER I RESIDENTI : PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

- B) IL REGIME FISCALE PER I NON RESIDENTI

- C) IL REGIME FISCALE DEI TITOLI ESTERI

DECRETO LEGISLATIVO SULLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI TITOLI

: - A) LE SOCIETA' ITALIANE

- B) I CITTADINI ITALIANI

- C) GLI INVESTITORI NON RESIDENTI

AZIENDE - SCADENZA IL 31/12 PER IL MINI CONDONO SUI DIRITTI CAMERALI

RECORD DI TASSAZIONE PIù ALTA MA ANCHE EVASIONE PIù ALTA

SANATORIA- IL 30 SETTEMBRE SCADE IL TERMINE

AZIENDE - 31 LUGLIO PRIMO ACCONTO SUL TFR

SUCCESSIONI - 30 SETTEMBRE TERMINE ULTIMO PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

L'EUROTASSA IN PILLOLE - MEMO PER NON EVADERE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE- FINO AL 31 DICEMBRE L'IVA AL 10%


SANATORIA - 31 AGOSTO TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI UNICO '98

L'Ufficio per l'informazione del contribuente ricorda che il 31 agosto è il termine ultimo per sanare le omissioni riguardanti Unico '98, il cosiddetto ravvedimento operoso, che prevede la presentazione del modello Unico '98 qualora non sia stato presentato, pur avendo provveduto al pagamento delle imposte.
La sanzione, entro 30 giorni dalla scadenza (originariamente era al 31 luglio), si riduce al 15% delle imposte dovute ed occorre effettuare contestualmente il versamento del tributo e degli interessi calcolati al 5% annuo. Se non sono dovute imposte si riduce ad un ottavo (62.000 lire) di quella prevista (500.000 lire).
Il pagamento avviene tramite il modello F23 in Banca ed il modello F32 alla Posta indicando indifferentemente il codice 684T od il codice 670T. Mentre per la tardiva presentazione del modello 750 si indica il codice 685T.

E', inoltre, prevista la sanatoria dei versamenti delle rate (per quanti, naturalmente, hanno effettuato la rateizzazione) non pagate nei termini previsti.

Il ravvedimento è possibile anche per sanare errori o carenza di dati delle dichiarazioni che non incidono nella determinazione e nel pagamento del tributo (ma solo nella compilazione: dati anagrafici oppure ha commesso violazioni formali, come la scelta del modello non conforme) può correggere i dati incompleti presentando una dichiarazione integrativa o correttiva.
In questo caso se la dichiarazione è presentata entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (31 ottobre) non si applicano sanzioni; se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno 1999, la sanzione è di L. 83.000.

Se, invece, si tratta di errori che incidono nella determinazione e nel pagamento del tributo, il contribuente ha la possibilità di correggere e integrare la dichiarazione originaria fino al 30 giugno 1999 ma la sanzione ammonta a - 5% del maggior tributo, se gli errori sono rilevabili automaticamente nella procedura di liquidazione, come errori materiali o di calcolo, oneri e detrazioni non spettanti; a - 16,66% del maggior tributo, se gli errori non sono rilevabili nella procedura di liquidazione, come i cespiti non dichiarati.


31 AGOSTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA DICHIARAZIONE ICI '98

E' possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione ICI per il '98 entro il 31 agosto, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza.
La sanzione si riduce al 12,5% delle imposte dovute, con un minimo obbligatorio di L. 12.500, insieme al versamento del tributo e degli interessi calcolati al 5% annuo.
Alla dichiarazione va allegata la fotocopia della ricevuta di versamento; e nelle annotazioni occorre scrivere che si tratta di ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione, specificando le somme versate per l'imposta, gli interessi e per la sanzione. Mentre, nel bollettino devono essere indicati: l'importo complessivo versato, il numero di conto corrente postale e il concessionario, i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente, oltre al comune dove è localizzato l'immobile.


UNICO NR PER LA DICHIARAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - LE ISTRUZIONI

Nell'ambito dei profondi cambiamenti che il ministero delle Finanze sta apportando al sistema di tassazione, anche in tema di dichiarazione di redditi annuale, ha messo a punto, in collaborazione con il Dipartimento degli Italiani nel Mondo, un apposito modello, UNICO NR, per la dichiarazione dei redditi dei connazionali residenti all'estero, che nel 1997 possedevano redditi di terreni o fabbricati in Italia o pensioni e redditi da lavoro dipendente.

Per facilitare i non residenti, il modello Unico 98 e Unico NR possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it) o da altri siti, purché siano conformi a quelli approvati con decreto ministeriale.
Sul modello, come previsto dalle istruzioni ad Unico 98 devono essere apposti l'indirizzo del sito da cui è stato prelevato e gli estremi del decreto di approvazione.

Si ricorda che, quest'anno, proprio per andare incontro alle necessità dei contribuenti, il Ministero delle Finanze ha previsto la rateizzazione degli importi addebitabili.
A tal proposito, il sito del ministero delle finanze fornisce una guida per il calcolo del rateo.


DICHIARAZIONI DEI REDDITI: MODIFICHE PER SOCIETÀ E PERSONE

Sono state riordinate le proroghe per i versamenti su bilanci delle società di capitali: I soggetti il cui versamento scade tra il 1° ed il 30 maggio se versano entro il 14 giugno non devono corrispondere nessuna maggiorazione. Mentre, per chi paga tra il 15 ed il 30 giugno l'interesse è del 0,50%.

Anche per chi paga a rate sono state introdotte modifiche: la prima rata deve essere versata contestualmente alla dichiarazione, le altre entro il 15 di ogni mese successivo di scadenza, con applicato un tasso d'interesse dello 0,50%. Infine, il contribuente che decide di pagare ratealmente deve farlo per tutti gli importi dovuti in base alla dichiarazione.

I soggetti Irpeg, che presentano il modello 760, pagano gli interessi in misura forfettaria a prescindere dal giorno di versamento. Per il calcolo degli interessi è necessario riferirsi al numero di giorni tra il termine ultimo per il versamento e la data di versamento della rata.
Per le rate successive gli interessi corrispondono all'ammontare dell'interesse versato sulla rata precedente maggiorato dello 0,50%.

Il decreto del ministero ha portato delle correzioni al modello Unico 1998 per le persone fisiche che, per presentare la dichiarazione delle variazioni Ici hanno tempo fino a fine luglio del 1998 (e non fine giugno come precedentemente indicato)

Altre novità riguardano modifiche al modello 750 e Irap circa le società di persone che hanno ricavi inferiori ai 360 milioni per imprese di servizi ed un miliardo per imprese diverse. Contrariamente a quanto precedentemente segnalato dallo stesso ministero, anche i soggetti descritti fruiscono dell'aliquota agevolata ai fini della dual income tax a condizione che optino per il regime di contabilità ordinaria. La scelta è, comunque, irrevocabile fino alla cessazione dell'attività.


TASSE SUI REDDITI DA PENSIONE ESTERA - PROROGATA LA SANATORIA AL 30 GIUGNO

I pensionati che non abbiano dichiarato i redditi da pensione estera hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi, usufruendo della sanatoria, il cui termine è stato prorogato a tale data (in precedenza era previsto per il 15 marzo).
Ricordiamo che l'agevolazione consiste nel pagamento del 25% di quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche senza alcuna applicazione degli interesse.
Possono aderire alla sanatoria anche coloro che non abbiano versato la prima rata entro il 31 dicembre 1997, il cui importo, però, sarà maggiorato dagli interessi legali o debbano ancora versare la seconda rata, prevista per il 15 marzo scorso.
Possono altresì usufruirne quanti hanno versato un importo inferiore al dovuto.

L'iniziativa interessa anche coloro che non abbiano presentato dichiarazione dei redditi e che pure desiderano regolarizzare la propria posizione anteriormente al 1996. In tal caso, la soprattassa è del 15%.


DICHIARAZIONE DEI REDDITI: CON UNICO IMPORTANTI NOVITÀ PER GLI ITALIANI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Unico, il nuovo modello per la dichiarazione dei redditi, che sarà distribuito nei prossimi giorni presso tutti gli uffici finanziari ed i Comuni, può essere duplicato, stampandolo dal sito Internet del Ministero delle Finanze, soltanto per le dichiarazioni degli italiani all'estero.
Con Unico i coniugi non possono presentare dichiarazione congiunta. Tuttavia, lavoratori dipendenti e pensionati oppure i possessori di soli redditi da terreni o fabbricati possono utilizzare il modello 730.
Importanti novità sono, inoltre, previste per persone fisiche e le società di persone od equiparate, insieme alle aziende coniugali che hanno iniziato attività produttive dal 1997 nelle aree dell'Obiettivo 1.

Unico viene adottato quest'anno solo per le dichiarazioni delle persone fisiche. Il prossimo anno toccherà, invece, alle società di persone e dal 2.000 sarà la volta delle società ed enti soggetti all'IRPEG.
Grazie ad Unico i versamenti per le diverse imposte (IRPEF, IVA, IRAP - dal 1998 anche il SSN) vengono unificati e, contestualmente, si compensano fra loro crediti e debiti, cosicchè il pagamento finisce con il riguardare solamente la differenza, che - tra l'altro - è possibile rateizzare i pagamenti entro il mese di novembre.

Si allungano, inoltre, i tempi per la presentazione di Unico : dal 1 giugno al 31 luglio presso le banche abilitate (20.000 sportelli), le poste (1.000 sportelli) ed i Caaf. A questi si aggiungeranno nel 1999 anche i commercialisti e le associazioni di categoria.
I versamenti devono essere, invece, effettuati dal 1 maggio al 15 giugno, utilizzando oltre al contante, anche il bancomat, le carte di credito e gli assegni.
Interessi di mora dello 0,5% per chi paga dal 16 giugno al 25 luglio.
Le società, però, devono presentare la dichiarazione IVA tra il 1 ed il 30 giugno.


L'ISE L'INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA AL VIA CON IL SANITOMETRO

Al centro della valutazione del sanitometro vi è l'ISE, l'indicatore di situazione economica, il cosiddetto riccometro, che prende in considerazione redditi, valori patrimoniali e nucleo familiare sulla base di un'autocertificazione del cittadino (da presentare ai Comuni, ai Caaf o alle amministrazioni cui è richiesta la prima prestazione sociale -sanità, scuola, altri servizi erogati dastrutture territoriali - che rilasceranno un'attestazione provvisoria).

Per quanto riguarda i calcolo del REDDITO:
Si calcola il reddito di ciascun componente (reddito complessivo IRPEF, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, - per i redditi agrari legge n.449 del 27/12/97 -, cui si operano le detrazioni previste per l'abitazione;
ed il reddito derivante da attività finanziarie che si determina applicando il rendimento annuo dei titoli decennali Btp al patrimonio mobiliare.

Al reddito si somma il valore del PATRIMONIO:
  • per ciascun componente si somma il valore (come da dichiarazione ICI dell'anno precedente, indipendentemente dall'anno di possesso) dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche, cui si detrae il valore dell'abitazione di residenza del nucleo familiare, oltre al debito residuo al 31/12 dell'anno precedente del mutuo-casa al 50% se abitazioni A1, A8, A9, al 100% se non appartenenti a tali categorie catastali.
  • il rendimento annuo del patrimonio mobiliare, oltre alla partecipazione in società non quotate ed altri cespiti patrimoniali. Per il patrimonio mobiliare deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'entità secondo le indicazioni riportate nei moduli e sottratta una franchigia pari a 50 milioni.

    Il valore che risulta dalla somma deve essere moltiplicato per un coefficiente:
  • pari a 0 se la casa di residenza è di proprietà di uno dei componenti il nucleo familiare ed ha un valore inferiore o uguale a 50 milioni di lire;
  • pari al 10% della parte eccedente i 50 milioni per valori tra i 50 ed i 150 milioni;
  • pari al 20% della parte eccedente i 50 milioni per valori superiori ai 150 milioni
    Se la casa non è di proprietà, il coefficiente è:
  • pari a 0 se ha un valore inferiore o uguale a 100 milioni di lire;
  • pari al 10% della parte eccedente i 100 milioni per valori tra i 100 ed i 150 milioni;
  • pari al 20% della parte eccedente i 100 milioni per valori superiori ai 150 milioni.

    Il calcolo prevede alcuni fattori correttivi per anziani al di sopra dei sessantacinque anni e bambini al di sotto dei sei anni.
    Il calcolo ottenuto sarà, quindi, sottoposto alla scala di equivalenza, che rapporta il reddito complessivo alla composizione del singolo nucleo familiare, secondo parametri definiti.


    CONTABILITÀ SEPARATA PER LE PARROCCHIE

    L'obbligo di tenere una contabilità separata per le attività fiscalmente commerciali è una tra le maggiori novità proposte dal decreto legislativo 460/97 nei confronti delle parrocchie e degli altri enti religiosi in qualità di enti non commerciali riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
    Occorrono, dunque, scritture contabili che attestino sia l'attività istituzionale, sia l'attività commerciale dell'ente, dimostrando la corretta applicazione del rapporto tra i proventi dell'attività commerciale ed il totale dei proventi percepiti dall'ente, necessario per determinare la deducibilità delle spese di beni e servizi utilizzati promiscuamente per le stesse attività.

    La detrazione dal reddito degli enti religiosi che esercitano anche attività commerciali rimane, invece, immutata e pari, per l'opera prestata dai propri membri, al minimo previsto per le pensioni dei lavoratori dipendenti, secondo l'art.26 della legge n°222/85.
    Inoltre, gli enti commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi sono tenuti, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, a formulare un rendiconto in cui siano illustrate in modo chiaro le entrate e le spese connesse a ciascuna raccolta. La documentazione deve essere trascritta su registri vidimati e bollati e deve essere conservata fintantoché non siano definiti gli eventuali accertamenti di natura fiscale, anche per più di dieci anni.



    NEL LAZIO IL PRIMO COMITATO TRIBUTARIO REGIONALE

    Restano in carica quattro anni e rappresentano il Ministero del Lavoro, gli enti locali, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria dei diversi settori produttivi: sono i Comitati Tributari regionali.
    Il loro compito è: valutare l'impatto del prelievo tributario sulle varie categorie di contribuenti a livello territoriale.
    Membri di diritto del Comitato, presieduto dal Direttore Regionale delle Finanze, sono il Direttore compartimentale del territorio, quello delle Dogane e delle Imposte dirette e il comandante di zona della Guardia di Finanza.

    Il primo è stato istituito nel Lazio alla fine del mese di gennaio per decreto del direttore regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze.


    CORSA AD OSTACOLI PER L'ESENZIONE FISCALE SUI CD

    Il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 dà attuazione alle norme per il monitoraggio, presso istituti di credito italiani, dei depositi in valuta estera di soggetti non residenti al fine della concessione della ritenuta e imposta sul reddito.
    Con la fine dell'assimilazione tra obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi (avvenuta con decreto legge 323/1996), questi ultimi godono dell'esenzione dalla ritenuta del 27% sugli interessi maturati. Lo stesso decreto stabilisce un monitoraggio sui depositi e buoni fruttiferi, con lo scopo di evitare fenomeni di elusione fiscale, per l'entrata in vigore dall'8 febbraio 1998 del suddetto decreto ministeriale.

    Punti fondamentali del decreto sono:
  • l'esenzione va richiesta prima della data di scadenza degli interessi e non oltre il decimo giorno precedente la scadenza per il versamento delle ritenute;
  • la ritenuta vale esclusivamente per il periodo di possesso dello status di non residente e ogni cambiamento di status deve essere comunicato tempestivamente;
  • i titoli in questione devono essere depositati presso la banca emittente o altro intermediario residente o stabile organizzazione di un intermediario non residente per la documentazione di effettivo possesso;
  • in caso di deposito presso altra banca o impresa d'investimento, la banca emittente deve ricevere dal depositante un'attestazione contenente: generalità, data di emissione, numero progressivo, valore nominale, scadenza interessi, premi e altri frutti, inizio e fine del deposito, numero di giorni di durata del deposito.


    DAL 1998 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

    Il nuovo modello della dichiarazione unica sostituirà gli attuali moduli previsti per i redditi, Iva, contributi previdenziali e sostituti d'imposta con meno di dieci dipendenti. Sopra questo limite resta l'obbligo della presentazione del modello 770.
    Alla dichiarazione, che verrà trasferita dagli enti o professionisti delegati in via telematica, non si dovrà allegare alcuna documentazione (conservata, tuttavia, dal cliente).

    Per la presentazione i contribuenti avranno più opportunità
  • consegnare la dichiarazione alla banca presso la quale effettuano il pagamento;
  • presso i commercialisti;
  • avvalersi di un soggetto autorizzato, come i Caaf.
    Al contribuente sarà rilasciata una ricevuta per l'avvenuto pagamento
    Le persone fisiche e società di persone dovranno presentare la dichiarazione tra il primo maggio e il 30 giugno. Per i versamenti a saldo relativi alla dichiarazione annuale saranno mantenute le date del 30 novembre e 27 dicembre.


    REGOLAMENTO SULLA SANATORIA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI PENDENTI ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE 1995

    Con l'approvazione del disegno di legge n.259 del 16 maggio che ha modificato i termini della sanatoria prevista dall'art.3 commi 170 e 176 della Finanziaria '96 e la pubblicazione del relativo regolamento, le controversie pendenti in materia doganale potranno essere sanate presentando la relativa richiesta entro il 30 settembre 1996.

    oggetto della sanatoria sono le violazioni di carattere amministrativo ed alcune ipotesi di reato - fattispecie penali definibili in via breve attraverso un meccanismo amministrativo - riferite a violazioni accertate o constatate relative ad operazioni doganali circa gli oli minerali, gli alcoli, la birra, gli zuccheri, il gas metano e l'energia elettrica.

    Per ciascuna lite deve essere presentata apposita domanda alla Direzione compartimentale delle Dogane e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi entro il 30 settembre 1996, cui deve essere annesso l'attestato di pagamento.
    Nel caso di un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato l'atto impositivo, può essere presentata ugualmente la domanda senza, tuttavia, il relativo versamento. Seguendo la notifica, il versamento dovrà essere effettuato e nei successivi 30 giorni sarà ripresentata la domanda con l'attestato del versamento.

    Il versamento comporta il pagamento del tributo e del relativo 15% per la sanatoria. Inoltre, nel caso sia già iscritta a ruolo, si aggiungono i diritti spettanti al concessionario presso gli uffici di ricevitoria della dogana del compartimento competente.


    FISCO - TITOLI DI STATO: IL SISTEMA DI TASSAZIONE

    I titoli di Stato sono soggetti, sul mercato italiano, a tre diversi regimi di tassazione:
    i titoli emessi prima del 20 settembre 1986 non sono tassati;
    i titoli emessi tra il 20 settembre 1986 e il 31 agosto 1987 sono soggetti a una ritenuta fiscale del 6,25%;
    i titoli emessi dopo il 31 agosto 1987 sono soggetti a una ritenuta del 12,5%.

    Già al 1993 le emissioni di Btp e Cte esenti o soggetti alla ritenuta del 6,25% erano tutte in scadenza.

    I Cct fiscalmente esenti saranno, invece, presenti sul mercato fino al maggio 1996,

    I soggetti alla ritenuta del 6,25% fino a settembre '97.

    -A) Il regime fiscale per residenti-persone fisiche e imprese

    Per le imprese i redditi da investimenti in titoli entrano nel reddito imponibile e sono, perciò, soggetti a tre tipologia di tassazione: le imprese possono, però, detrarre dall'imposta sui redditi la ritenuta alla fonte sui titoli di Stato.

    Le persone fisiche non imprenditori e gli enti non commerciali, invece, pagano solo la ritenuta alla fonte, dal momento che i rendimenti non rientrano nel reddito tassabile.

    - B) Il regime fiscale per i non residenti

    I non residenti, siano essi persone fisiche e imprese (esclusi coloro che svolgono un'attività economica stabilmente organizzata sul territorio italiano) pagano il prelievo alla fonte come tassa finale, a meno che non esista una convenzione specifica tra i due paesi per evitare la doppia tassazione.

    Dove esistono accordi bilaterali sono stabilite anche le aliquote fiscali massime che si possono applicare ai redditi da investimenti in titoli di Stato di non residenti. In base a tali accordi, perciò, il non residente può far richiesta di rimborso delle ritenute fiscali alle autorità italiane.

    - C) Il regime fiscale dei titoli esteri

    I titoli emessi dalla repubblica italiana sui mercati esteri prima del 9 settembre 1992 sono fiscalmente esenti. È stata, invece, abolita l'esenzione fiscale per le nuove emissioni per quanto riguarda i titoli di stato emessi dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali in possesso di residenti. Perciò su questi titoli le banche operano una ritenuta del 12,50% in qualità di sostituto d'imposta.


    DECRETO LEGISLATIVO SULLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI TITOLI

    - A) Le società italiane

    Le società italiane che investono in titoli di Stato - compresi i Boc, a partire dal 1997, non dovranno più pagare le trattenute alla fonte del 12,50% sugli interessi, anche se, per il primo anno, dovranno ugualmente tener conto di questi investimenti negli acconti delle dichiarazioni dei redditi. Questi saranno calcolati aggiungendo alla base imponibile anche i crediti riconosciuti dal fisco sulle ritenute degli interessi dei titoli obbligazionari.
    Anche in assenza di prelievo sugli interessi delle cedole dei titoli di stato le società italiane dovranno, comunque, indicare in sede di dichiarazione i relativi redditi.

    È quanto stabilito da un recente decreto legislativo, approvato il primo aprile dal Consiglio dei Ministri sullo sgravio fiscale degli investimenti in titoli, per i quali, tuttavia, viene mantenuta l'imposta sostitutiva del 12,50%. Quest'ultima - divenuta esecutiva con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Maggio 1996 - sarà applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie e dagli agenti di cambio, tramite l'utilizzo di un conto unico destinato ad accogliere le registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti interessati.

    Le disposizioni dell'ultimo decreto hanno effetto per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal primo gennaio 1997, o dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione.

    - B) I cittadini italiani residenti

    Resta, comunque, invariato il sistema di tassazione per i cittadini residenti, che pagano solo la ritenuta alla fonte, in quanto i rendimenti non entrano nel reddito tassabile.

    - C) Gli investitori non residenti

    Mentre, è stato deciso che gli investitori non residenti, cioè imprese o cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini esteri in Italia, percepiranno gli interessi sui titoli di Stato senza subire alcun prelievo.
    Il decreto, tuttavia, esclude da tale vantaggio quanti risiedono nei cosiddetti "paradisi fiscali", con regimi fiscali privilegiati e/o, comunque, in Paesi che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale ed accordi per lo scambio di informazioni finanziarie. Accordi che consentano all'amministrazione finanziaria -sottolinea il decreto - di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto.
    L'elenco sarà pubblicato in un decreto del Ministero delle Finanze.

    I non residenti devono depositare direttamente o indirettamente i titoli presso una banca o una sim residente. Saranno queste ultime a dover acquisire i dati identificativi del soggetto e un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del paese ove risieda il beneficiario dei proventi.

    Per le persone fisiche non residenti rimarrà la ritenuta a titolo d'imposta ma sarà proporzionale al periodo di possesso: verrà trattenuta dagli intermediari al momento del pagamento della cedola o della negoziazione dei titoli esteri mentre ora è effettuata solo alla scadenza della cedola.

    Fino al prossimo gennaio, dunque, i non residenti, persone fisiche e imprese (esclusi coloro che svolgono un'attività economica sul territorio italiano stabilmente organizzata) in base alla normativa vigente pagano il prelievo alla fonte come tassa finale, a meno che non esista una convenzione specifica tra i due paesi per evitare la doppia tassazione e stabilire le aliquote fiscali massime che si possono applicare ai redditi da investimenti in titoli di Stato.

    In base a questi accordi, perciò, il non residente può far richiesta di rimborso delle ritenute fiscali alle autorità italiane.


    AZIENDE - SCADENZA IL 31/12 PER IL MINI CONDONO SUI DIRITTI CAMERALI

    Le imprese che non sono in regola con il pagamento dei diritti camerali (Camere di Commercio) fino al 31 dicembre 1995 hanno ancora pochi giorni per partecipare al condono in materia.
    Le imprese possono usufruire di uno sconto sulle soprattasse pari al 60%, a condizione che effettuino i pagamenti entro il 31 dicembre prossimo o entro il 30 giugno '98, nel caso in cui optino per una rateizzazione.


    RECORD DI TASSAZIONE PIù ALTA MA ANCHE EVASIONE PIù ALTA

    Se l'Italia detiene il record della tassazione più alta sui redditi d' impresa pari al 52,8% - a fronte di una Germania a quota 37% ed una Gran Bretagna al 36% - registra un incredibile primato sulle evasioni contributive. Secondo stime effettuate dall'Istituto di ricerca del Consiglio dell'ordine dei Commercialisti, l'evasione contributiva ammonterebbe a 180.000 miliardi, cui si aggiungerebbero altri 70.000 per il mancato gettito della mafia.

    Nel 1996, grazie ad un attento lavoro della Finanza sono stati : 13.245 i miliardi di base imponibile recuperati, a fronte di 3.103 evasori totali accertati. Mentre nel 1995 erano stati all'incirca 7.223 i miliardi recuperati e 7.886 nel 1994. Nei primi 4 mesi del '97 (aprile) i miliardi recuperati sono stati 2.336, mentre gli evasori totali sono stati 954.


    SANATORIA- IL 30 SETTEMBRE SCADE IL TERMINE

    Il 30 settembre scade il termine entro il quale i contribuenti Iva e non potranno regolarizzare la loro posizione fiscale circa i versamenti Iva, omessi o tardivi, nel quadriennio '93-'96, con esclusione degli anni precedenti ed i versamenti delle imposte sui redditi, omessi o tardivi, relativi alla dichiarazione del periodo d'imposta 1991 e precedenti, nonché di ciascuno degli anni 1992-'93-'94-'95.
    I contribuenti, con una soprattassa da pagare in unica soluzione, eviteranno più pesanti pene pecunarie, mentre l'erario risparmierà i costi per la riscossione incassando circa 2.500 miliardi.

    SANATORIA IVA

    Le possibilità di sanatoria sono tre:
  • per i versamenti omessi od insufficienti nelle dichiarazioni Iva presentate negli anni 1993, 1994 o 1995 e/o dell'Iva indicata nelle liquidazioni periodiche relative allo stesso periodo: tali infrazioni sono sanabili, senza interessi e senza sanzioni, pagando l'Iva non versata o versata in meno con l'aggiunta di una soprattassa del 25%, 20% o 15% a seconda che l'infrazione riguardi il 1993, il 1994 o il 1995.
    Una maggiorazione dell'1,50%, prevista per i versamenti periodici, sarà dovuta dai contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale.

    La regolarizzazione non si estende ai versamenti Iva per adeguamento ai parametri che i contribuenti avrebbero dovuto effettuare entro giugno 1996, mentre è sanato l'eventuale omesso o tardivo versamento d'acconto.
  • Per i versamenti tardivi relativi al triennio 1993-1995 effettuati nei normali termini di dichiarazione annuale: i contribuenti possono sanare queste infrazioni, se non hanno ancora ricevuto l'avviso di pagamento dell'ufficio Iva, con una soprattassa del 12,5%, 10% e 7,5%, rispettivamente per i periodi 1993, 1994, 1995.
  • Per i contribuenti che sanano la violazione dopo che è stata rilevata: la soprattassa è del 35%, 30%, 25% e 20%, rispettivamente per i periodi d'imposta 1993, 1994, 1995 e 1996.

    SANATORIA DIRETTE

    Quanto agli omessi o tardivi versamenti di imposte dirette o tassa sulla salute, saranno sanabili, se indicati nelle relazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 1995, quelli delle imposte sui redditi (Irpeg, Ilor, Irpef), delle altre imposte (imposta sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive, maggiorazioni d'imposta a titolo di conguaglio) e della tassa salute.
    Senza la cartella esattoriale, per i versamenti sulle imposte sui redditi, è prevista una soprattassa del 35% per il periodo d'imposta 1991, del 30% per il 1992, del 25% per il 1993, del 20% per il 1994 e del 15% per il 1995.


    SUCCESSIONI - 30 SETTEMBRE TERMINE ULTIMO PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

    Scade il 30 settembre la proroga prevista per il pagamento delle successioni, secondo la nuova normativa di autoliquidazione. La nuova disciplina in materia di successioni (decreto legge n.79 del 28 marzo 1997) prevedeva l'autoliquidazione, da parte degli eredi che abbiano presentato successione prima del 29 marzo 1997, delle imposte accessorie - tasse ipotecarie, bollo imposte ipotecarie e catastali- entro il 31 giugno 1997.
    Tuttavia, non pochi italiani hanno atteso invano che l'Ufficio del Registro inviasse la tradizionale apposita "cartolina" per poter effettuare il relativo versamento.
    Il Governo ha, quindi, deciso una proroga fino al 30 settembre. La proproga comporta, comunque, un aggravio dell'1% sull'importo dovuto.


    L'EUROTASSA IN PILLOLE - MEMO PER NON EVADERE

    Con il mese di marzo prende il via il versamento della prima delle nove rate dell'Eurotassa, per la quale sono tenuti al pagamento:
  • le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
  • le persone fisiche non residenti in Italia, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano;
  • gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai beni posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996.

    Non sono tenuti al pagamento a condizione che il contrbuente non opti per la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi:
  • i redditi soggetti a tassazione separata (TFR: acconti e anticipazioni) e le indennità equipollenti e assimilate;
  • gli arretrati di lavoro dipendente;
  • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (persone fisiche)e di collaborazione coordinata e continuativa (data certa anteriore all'inizio del rapporto)
  • redditi percepiti dagli eredi (art.7 comma 3 TUIR):
  • redditi esenti (pensioni invalidità): 1) redditi di soggetti a ritenuta alla : fonte a titolo d'imposta (interessi depositi e c/c bancari,postali, titoli pubblici; redditi soggetti ad imposta sostitutiva (capital gain); 2) assegni al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli; 3) redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetti esclusivo del rapporto; 4) assegni familiari.

    Sono, inoltre, sostanzialmente esenti i redditi minimi, fino a 7.200.000, sottoposti a sgravi oggettivi e soggettivi.

    Il contributo straordinario deve essere versato in due rate di pari importo: entro il 31 maggio 1997 il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'anno 1996;entro il 30 novembre 1997 il versamento a titolo di acconto della seconda e unica rata dell'imposta relativa all'anno 1997.
    Alla base imponibile si applicano 5 aliquote.

    In relazione all'ammontare del contributo sono, comunque, applicate una serie di detrazioni.


    RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE- FINO AL 31 DICEMBRE L'IVA AL 10%

    Il prossimo 31 dicembre scade l'aliquota Iva ridotta al 10% per le opere di ristrutturazione edilizia. Aliquota che non ha per ora subito alcuna variazione.
    La speciale aliquota ha permesso al settore edilizio di concludere la fase recessiva e di entrare in una situazione di stagnazione con un modesto +0,4% previsto per il'97 .
    Stimando una possibile crescita del 2% del settore per il 1998, l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), sta spingendo affinché il governo proroghi l'aliquota.
    Aggiungendo all'aliquota al 10% la detrazione d'imposta del 41%, prevista nella finanziaria '98, l'Ance ritiene che si otterebbero 50.000 nuovi posti di lavoro ed un recupero d'evasione pari a 19.000 miliardi (addirittura, se il Governo riducesse l'aliquota al 4%, si stima che i nuovi posti di lavoro sarebbero 90.000 e che verrebbe alla luce il 60% delle imprese che operano in nero).
    L'aliquota al 20%, invece, permetterebbe alle imprese non regolari di continuare a proliferare (emergerebbe solo il 20% del sommerso), creerebbe solo 8.000 posti di lavoro e lascerebbe il settore nella fase di stagnazione anche per il 1998 (stimato un modesto +0,9%).
    Non ci sarebbe, in altri termini, la crescita tanto auspicata. Attualmente, infatti, l'incremento dei bandi di gara per opere pubbliche del 45,2% nei primi nove mesi dell'anno non basta per parlare di ripresa del settore.
    Il rapporto tra gare ed aggiudicazioni è sceso, infatti, al 29% a causa di ricorsi, intralci burocratici, lentezza nei finanziamenti e problemi urbanistici che spesso impediscono di passare dalla fase della gara a quella della realizzazione.