Le persone fisiche non imprenditori e gli enti non commerciali, invece, pagano solo la ritenuta alla fonte, dal momento che i rendimenti non rientrano nel reddito tassabile.
- B) Il regime fiscale per i non residenti
I non residenti, siano essi persone fisiche e imprese (esclusi coloro che svolgono un'attività economica stabilmente organizzata sul territorio italiano) pagano il prelievo alla fonte come tassa finale, a meno che non esista una convenzione specifica tra i due paesi per evitare la doppia tassazione.
Dove esistono accordi bilaterali sono stabilite anche le aliquote fiscali massime che si possono applicare ai redditi da investimenti in titoli di Stato di non residenti. In base a tali accordi, perciò, il non residente può far richiesta di rimborso delle ritenute fiscali alle autorità italiane.
- C) Il regime fiscale dei titoli esteri
I titoli emessi dalla repubblica italiana sui mercati esteri prima del 9 settembre 1992 sono fiscalmente esenti. È stata, invece, abolita l'esenzione fiscale per le nuove emissioni per quanto riguarda i titoli di stato emessi dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali in possesso di residenti. Perciò su questi titoli le banche operano una ritenuta del 12,50% in qualità di sostituto d'imposta.
DECRETO LEGISLATIVO SULLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI TITOLI
- A) Le società italiane
Le società italiane che investono in titoli di Stato - compresi i Boc, a partire dal 1997, non dovranno più pagare le trattenute alla fonte del 12,50% sugli interessi, anche se, per il primo anno, dovranno ugualmente tener conto di questi investimenti negli acconti delle dichiarazioni dei redditi. Questi saranno calcolati aggiungendo alla base imponibile anche i crediti riconosciuti dal fisco sulle ritenute degli interessi dei titoli obbligazionari.
Anche in assenza di prelievo sugli interessi delle cedole dei titoli di stato le società italiane dovranno, comunque, indicare in sede di dichiarazione i relativi redditi.
È quanto stabilito da un recente decreto legislativo, approvato il primo aprile dal Consiglio dei Ministri sullo sgravio fiscale degli investimenti in titoli, per i quali, tuttavia, viene mantenuta l'imposta sostitutiva del 12,50%. Quest'ultima - divenuta esecutiva con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Maggio 1996 - sarà applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie e dagli agenti di cambio, tramite l'utilizzo di un conto unico destinato ad accogliere le registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti interessati.
Le disposizioni dell'ultimo decreto hanno effetto per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal primo gennaio 1997, o dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione.
- B) I cittadini italiani residenti
Resta, comunque, invariato il sistema di tassazione per i cittadini residenti, che pagano solo la ritenuta alla fonte, in quanto i rendimenti non entrano nel reddito tassabile.
- C) Gli investitori non residenti
Mentre, è stato deciso che gli investitori non residenti, cioè imprese o cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini esteri in Italia, percepiranno gli interessi sui titoli di Stato senza subire alcun prelievo.
Il decreto, tuttavia, esclude da tale vantaggio quanti risiedono nei cosiddetti "paradisi fiscali", con regimi fiscali privilegiati e/o, comunque, in Paesi che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale ed accordi per lo scambio di informazioni finanziarie. Accordi che consentano all'amministrazione finanziaria -sottolinea il decreto - di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto.
L'elenco sarà pubblicato in un decreto del Ministero delle Finanze.
I non residenti devono depositare direttamente o indirettamente i titoli presso una banca o una sim residente. Saranno queste ultime a dover acquisire i dati identificativi del soggetto e un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del paese ove risieda il beneficiario dei proventi.
Per le persone fisiche non residenti rimarrà la ritenuta a titolo d'imposta ma sarà proporzionale al periodo di possesso: verrà trattenuta dagli intermediari al momento del pagamento della cedola o della negoziazione dei titoli esteri mentre ora è effettuata solo alla scadenza della cedola.
Fino al prossimo gennaio, dunque, i non residenti, persone fisiche e imprese (esclusi coloro che svolgono un'attività economica sul territorio italiano stabilmente organizzata) in base alla normativa vigente pagano il prelievo alla fonte come tassa finale, a meno che non esista una convenzione specifica tra i due paesi per evitare la doppia tassazione e stabilire le aliquote fiscali massime che si possono applicare ai redditi da investimenti in titoli di Stato.
In base a questi accordi, perciò, il non residente può far
richiesta di rimborso delle ritenute fiscali alle autorità italiane.
AZIENDE - SCADENZA IL 31/12 PER IL MINI CONDONO SUI DIRITTI CAMERALI
Le imprese che non sono in regola con il pagamento dei diritti camerali (Camere di Commercio) fino al 31 dicembre 1995 hanno ancora pochi giorni per partecipare al condono in materia.
Le imprese possono usufruire di uno sconto sulle soprattasse pari al 60%, a condizione che effettuino i pagamenti entro il 31 dicembre prossimo o entro il 30 giugno '98, nel caso in cui optino per una rateizzazione.
RECORD DI TASSAZIONE PIù ALTA MA ANCHE EVASIONE PIù ALTA
Se l'Italia detiene il record della tassazione più alta sui redditi d'
impresa pari al 52,8% - a fronte di una Germania a quota 37% ed una Gran Bretagna al 36% - registra un incredibile primato sulle evasioni contributive. Secondo stime effettuate dall'Istituto di ricerca del Consiglio dell'ordine dei Commercialisti, l'evasione contributiva ammonterebbe a 180.000 miliardi, cui si aggiungerebbero altri 70.000 per il mancato gettito della mafia.
Nel 1996, grazie ad un attento lavoro della Finanza sono stati : 13.245 i miliardi di base imponibile recuperati, a fronte di 3.103 evasori totali accertati. Mentre nel 1995 erano stati all'incirca 7.223 i miliardi recuperati e 7.886 nel 1994. Nei primi 4 mesi del '97 (aprile) i miliardi recuperati sono stati 2.336, mentre gli evasori totali sono stati 954.
SANATORIA- IL 30 SETTEMBRE SCADE IL TERMINE
Il 30 settembre scade il termine entro il quale i contribuenti Iva e non potranno regolarizzare la loro posizione fiscale circa i versamenti Iva, omessi o tardivi, nel quadriennio '93-'96, con esclusione degli anni precedenti ed i versamenti delle imposte sui redditi, omessi o tardivi, relativi alla dichiarazione del periodo d'imposta 1991 e precedenti, nonché di ciascuno degli anni 1992-'93-'94-'95.
I contribuenti, con una soprattassa da pagare in unica soluzione, eviteranno più pesanti pene pecunarie, mentre l'erario risparmierà i costi per la riscossione incassando circa 2.500 miliardi.
SANATORIA IVA
Le possibilità di sanatoria sono tre:
per i versamenti omessi od insufficienti nelle dichiarazioni Iva presentate negli anni 1993, 1994 o 1995 e/o dell'Iva indicata nelle liquidazioni periodiche relative allo stesso periodo: tali infrazioni sono sanabili, senza interessi e senza sanzioni, pagando l'Iva non versata o versata in meno con l'aggiunta di una soprattassa del 25%, 20% o 15% a seconda che l'infrazione riguardi il 1993, il 1994 o il 1995.
Una maggiorazione dell'1,50%, prevista per i versamenti periodici, sarà dovuta dai contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale.
La regolarizzazione non si estende ai versamenti Iva per adeguamento ai parametri che i contribuenti avrebbero dovuto effettuare entro giugno 1996, mentre è sanato l'eventuale omesso o tardivo versamento d'acconto.
Per i versamenti tardivi relativi al triennio 1993-1995 effettuati nei normali termini di dichiarazione annuale: i contribuenti possono sanare queste infrazioni, se non hanno ancora ricevuto l'avviso di pagamento dell'ufficio Iva, con una soprattassa del 12,5%, 10% e 7,5%, rispettivamente per i periodi 1993, 1994, 1995.
Per i contribuenti che sanano la violazione dopo che è stata rilevata: la soprattassa è del 35%, 30%, 25% e 20%, rispettivamente per i periodi d'imposta 1993, 1994, 1995 e 1996.
SANATORIA DIRETTE
Quanto agli omessi o tardivi versamenti di imposte dirette o tassa sulla salute, saranno sanabili, se indicati nelle relazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 1995, quelli delle imposte sui redditi (Irpeg, Ilor, Irpef), delle altre imposte (imposta sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive, maggiorazioni d'imposta a titolo di conguaglio) e della tassa salute.
Senza la cartella esattoriale, per i versamenti sulle imposte sui redditi, è prevista una soprattassa del 35% per il periodo d'imposta 1991, del 30% per il 1992, del 25% per il 1993, del 20% per il 1994 e del 15% per il 1995.
SUCCESSIONI - 30 SETTEMBRE TERMINE ULTIMO PER L'AUTOLIQUIDAZIONE
Scade il 30 settembre la proroga prevista per il pagamento delle successioni, secondo la nuova normativa di autoliquidazione.
La nuova disciplina in materia di successioni (decreto legge n.79 del 28 marzo 1997) prevedeva l'autoliquidazione, da parte degli eredi che abbiano presentato successione prima del 29 marzo 1997, delle imposte accessorie - tasse ipotecarie, bollo imposte ipotecarie e catastali- entro il 31 giugno 1997.
Tuttavia, non pochi italiani hanno atteso invano che l'Ufficio del Registro inviasse la tradizionale apposita "cartolina" per poter effettuare il relativo versamento.
Il Governo ha, quindi, deciso una proroga fino al 30 settembre. La proproga comporta, comunque, un aggravio dell'1% sull'importo dovuto.
L'EUROTASSA IN PILLOLE - MEMO PER NON EVADERE
Con il mese di marzo prende il via il versamento della prima delle nove rate dell'Eurotassa, per la quale sono tenuti al pagamento:
le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
le persone fisiche non residenti in Italia, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano;
gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai beni posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996.
Non sono tenuti al pagamento a condizione che il contrbuente non opti per la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi:
i redditi soggetti a tassazione separata (TFR: acconti e anticipazioni) e le indennità equipollenti e assimilate;
gli arretrati di lavoro dipendente;
le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (persone fisiche)e di collaborazione coordinata e continuativa (data certa anteriore all'inizio del rapporto)
redditi percepiti dagli eredi (art.7 comma 3 TUIR):
redditi esenti (pensioni invalidità):
1) redditi di soggetti a ritenuta alla : fonte a titolo d'imposta (interessi depositi e c/c bancari,postali, titoli pubblici; redditi soggetti ad imposta sostitutiva (capital gain);
2) assegni al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli;
3) redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetti esclusivo del rapporto;
4) assegni familiari.
Sono, inoltre, sostanzialmente esenti i redditi minimi, fino a 7.200.000, sottoposti a sgravi oggettivi e soggettivi.
Il contributo straordinario deve essere versato in due rate di pari importo: entro il 31 maggio 1997 il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'anno 1996;entro il 30 novembre 1997 il versamento a titolo di acconto della seconda e unica rata dell'imposta relativa all'anno 1997.
Alla base imponibile si applicano 5 aliquote.
In relazione all'ammontare del contributo sono, comunque, applicate una serie di detrazioni.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE- FINO AL 31 DICEMBRE L'IVA AL 10%
Il prossimo 31 dicembre scade l'aliquota Iva ridotta al 10% per le opere di ristrutturazione edilizia. Aliquota che non ha per ora subito alcuna variazione.
La speciale aliquota ha permesso al settore edilizio di concludere la fase recessiva e di entrare in una situazione di stagnazione con un modesto +0,4% previsto per il'97 .
Stimando una possibile crescita del 2% del settore per il 1998, l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), sta spingendo affinché il governo proroghi l'aliquota.
Aggiungendo all'aliquota al 10% la detrazione d'imposta del 41%, prevista nella finanziaria '98, l'Ance ritiene che si otterebbero 50.000 nuovi posti di lavoro ed un recupero d'evasione pari a 19.000 miliardi (addirittura, se il Governo riducesse l'aliquota al 4%, si stima che i nuovi posti di lavoro sarebbero 90.000 e che verrebbe alla luce il 60% delle imprese che operano in nero).
L'aliquota al 20%, invece, permetterebbe alle imprese non regolari di continuare a proliferare (emergerebbe solo il 20% del sommerso), creerebbe solo 8.000 posti di lavoro e lascerebbe il settore nella fase di stagnazione anche per il 1998 (stimato un modesto +0,9%).
Non ci sarebbe, in altri termini, la crescita tanto auspicata. Attualmente, infatti, l'incremento dei bandi di gara per opere pubbliche del 45,2% nei primi nove mesi dell'anno non basta per parlare di ripresa del settore.
Il rapporto tra gare ed aggiudicazioni è sceso, infatti, al 29% a causa di ricorsi, intralci burocratici, lentezza nei finanziamenti e problemi urbanistici che spesso impediscono di passare dalla fase della gara a quella della realizzazione.