Legislazione regionale - A cura di: Patrizia Perilli
LEGGI REGIONALI PER L'EMIGRAZIONE
SICILIA
Riferimenti normativi
Legge Regionale n. 35 delL'8.11.1988 -
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 12-11-1988 n. 49 Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro.Circolare n. 350 del 23.6.1999
Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro.
Interventi urgenti nel settore dell'emigrazione
Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli emigrati previste dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche.
Automazione dei servizi dell'impiego
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione e' istituito un apposito comitato tecnico composto da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e da cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato e tre docenti universitari designati dai rettori dei tre atenei siciliani
Il predetto comitato tecnico formula all Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione le proprie valutazioni sui progetti e sugli schemi di convenzione e di contratto occorrenti per l'attuazione delle finalità con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, alle modalità, ai tempi, ai criteri ed ai costi relativi alla informatizzazione ed automazione dei servizi dell'impiego.
Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico e' corrisposto per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate, ove spettante, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato dal Presidente della regione, sentita la Giunta regionale.
Le mansioni di segretario del comitato tecnico sono svolte da un dirigente assegnato all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione.
Per le finalità del presente articolo e' autorizzata per il triennio 1988- 1990 la spesa complessiva di lire 15.800 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio in corso.
Contratti di formazione e lavoro
Allo scopo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione e' autorizzato a concedere:
I contributi previsti saranno concessi con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I contributi saranno concessi con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, conseguenti al mantenimento in servizio di unita' assunte con contratti di formazione e lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113.
I contributi previsti dal presente articolo sono erogati, previa presentazione della documentazione occorrente, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, ai quali l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione accrediterà le relative somme.
Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'emanazione delle istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la vigente normativa in materia di contratti di formazione e lavoro.
Qualora vengano deliberati in sede nazionale interventi di proroga dei benefici previsti dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, la Regione siciliana disporrà la concessione di contributi integrativi di quelli statali, con le modalità indicate ai precedenti commi, fino alla concorrenza della misura prevista dal comma 2. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Anticipazioni
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia anticipazioni a carico del bilancio regionale sulle somme ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
L' anticipazione e' concessa a seguito di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi comunitari e della emanazione del provvedimento di concessione da parte dei competenti organi statali, nella misura massima del settanta per cento dei contributi ammissibili a carico del Fondo sociale europeo e del fondo di rotazione previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Intese tra le parti sociali per la predisposizione di progetti formativi
La Commissione regionale per l'impiego promuove il raggiungimento di intese tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati aventi ad oggetto la predisposizione e realizzazione di progetti formativi per l'assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Le intese definiscono:
a) i settori, i profili professionali e le aree territoriali interessate ai contratti di formazione e lavoro;
b) i tempi, i criteri generali e le modalità di svolgimento delle attività di formazione;
c) i singoli progetti formativi realizzabili nello immediato, nonché i progetti di particolare rilievo per i caratteri dell'attività formativa, per il numero di assunti e per i settori e le aree in cui sono destinati ad intervenire;
d) le eventuali percentuali di contratti di formazione e lavoro che le imprese si impegnano a convertire, al termine, in assunzioni a tempo indeterminato.
Consulente di parit
´Nelle more della riforma in materia di organizzazione del mercato del lavoro, la Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 1969, n. 52 e dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e' integrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la presenza di un ulteriore componente nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su designazione delle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi a livello nazionale. Tale componente fa parte a pieno titolo della Commissione e svolge altresì a beneficio di questa le funzioni di consulente di parità al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi di parità uomo - donna nel lavoro.
Interventi a favore dei Centri interaziendali addestramento professionale per l'industria ( CIAPI)
1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività da parte dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria( CIAPI) aventi sede nell'Isola, previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, e' autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 1.341 milioni.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà annualmente alla ripartizione dello stanziamento fra i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria di Palermo e di Priolo sulla base delle effettive esigenze.
Copertura finanziaria.
Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 49.991 milioni, trovano riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1988- 90, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
Circolare n. 350 del 23 giugno 1999
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero art. 13 L.R. 55/80 modificato dall'art. 1 L.R. 38/84, anno scolastico ed accademico 1998-99.
Per l'anno scolastico ed accademico 1998-99 saranno conferite, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/6/80 n. 55, delle borse di studio da assegnare ai figli di emigrati all'estero, dell'importo di L. 500.000 ciascuna, per gli studenti universitari che non siano fuori corso e di L. 200.000 per la frequenza a scuole secondarie di 2° grado o a corsi di formazione professionale.
In particolare gli aspiranti, durante il predetto anno scolastico e accademico, debbono avere frequentato in Sicilia, un corso legale di studi universitari, riportando nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi, una media non inferiore ai 24/30 a una scuola di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore ai 7/10 o equivalente ovvero, con esito favorevole, un corso di 1^ formazione professionale finanziato dalla Regione Siciliana.
In deroga a quanto disposto al punto D della Circolare n. 12/450 del 29/3/85 la domanda dovrà essere inoltrata a questo Assessorato tramite il Comune di residenza dello studente, entro il 31 Ottobre 1999, corredata dalla seguente documentazione:
ed inoltre:
- per le scuole secondarie di 2° grado: certificato attestante la frequenza ed i voti o il giudizio riportati;
- per l'Università:
1) piano di studi presentato dallo studente ed approvata dall'Università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla Facoltà;
2) Certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie, da presentarsi all'Assessorato al Lavoro entro il 30/4/2000;
- per i Corsi di formazione professionale; Copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La domanda deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidata, qualora lo stesso sia minore di età.
I Rettorati Universitari sono pregati di pubblicizzare la presente Circolare presso le Sedi Universitarie di competenza.
I Provveditorati agli Studi, altresì, sono pregati di curarne la diffusione presso le scuole secondarie di 2° grado della Provincia.
I Comuni dell'Isola provvederanno mediante la pubblicazione presso il proprio ALBO pretorio.
FAC - SIMILE DELLA DOMANDA
Mod. EM/10
Borse di studio per i figli di emigrati
All'Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione.
Per il tramite del Comune di ………………………………………………………………
il sottoscritto ……………………………………………………………………………
nato il ……………………………… e residente in …………………………………..
via ……………………………………………………………… chiede, ai. sensi del-
l'art. 13 della legge regionale 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per 1 'anno scolastico-accademico 1998-99 relativamente al seguente nominativo ……………………………………………………………………
Allega i documenti richiesti.
firma
Documenti da allegare:
1)certificato di nascita, con la paternità o ve la stessa non si evinca dello stato di famiglia;
2)certificato di residenza e stato di famiglia;
3)codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4)certificato del Sindaco, attestante lo stato di emigrazione di uno dei genitori da almeno un anno;
5)dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)in caso di orfani, certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)per la scuola media di II grado: certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione con i voti riportati;
8)per l'università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla Facoltà, o in mancanza piano generale di studi consigliato dalla facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni. Entro il 30 aprile dell'anno successivo ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio);
9)per i corsi di formazione professionale, copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.