Legislazione regionale e delle province autonome
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Riferimenti normativi:
Interventi per l'emigrazione (Legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e successive modifiche)
Criteri per la concessione dei contributi (approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 7225 del 5 novembre 1999
Criteri per la concessione di contributi
I. Promozione culturale
II. Interventi a favore delle giovani generazioni
III. Interventi a favore degli anziani
IV. Interventi di assistenza ai rimpatriati
V. Trasferimenti alle associazioni degli emigrati
I. PROMOZIONE CULTURALE
L'azione di promozione culturale è articolata nei seguenti comparti: manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre ed eventi spettacolari; pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali; iniziative di formazione e aggiornamento; borse di studio e di ricerca; premi per ricerche sull'emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea;
Per tutte le tipologie di intervento sopra elencate la Provincia può sostenere direttamente la spesa o concedere contributi.
I criteri per la concessione di contributi a soggetti terzi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.
Manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre ed eventi spettacolari
a) organizzazione e realizzazione all'estero, su richiesta dei sodalizi degli emigrati trentini o di enti e associazioni operanti a favore degli emigrati trentini, di manifestazioni artistiche, teatrali, cinematografiche, fotografiche, musicali, folcloristiche, nonché di convegni, incontri, conferenze, mostre, eventi spettacolari e ogni altra iniziativa culturale;
b) organizzazione e realizzazione in Trentino di manifestazioni culturali ed artistiche, incontri e dibattiti con artisti e personalità della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica di origine trentina e residenti all'estero nonché con gruppi artistici provenienti da zone dove vi sia comunque una presenza di emigrati trentini;
c) organizzazione e realizzazione all'estero di manifestazioni culturali ed artistiche, incontri e dibattiti con artisti e personalità della cultura di origine trentina e residenti all'estero nonché con gruppi culturali ed artistici dove vi sia comunque una presenza di emigrati trentini, in occasione di Convention o altre manifestazioni ed incontri a favore degli emigrati trentini.
- per la tipologia di cui alla lettera a) l'intervento si concretizza nel rimborso delle spese di viaggio nelle misure e con i limiti massimi seguenti: - 90% della spesa ammessa e lire 10.000.000.= per destinazioni nell'area europea; - 80% della spesa ammessa e lire 60.000.000.= per destinazioni extraeuropee.
Inoltre, potranno essere rimborsate le spese di soggiorno nelle misure e con i limiti massimi seguenti: - 90% della spesa ammessa e lire 5.000.000.= per l'area europea; - 80% della spesa ammessa e lire 15.000.000.= per le aree extraeuropee;
- per la tipologia di cui alla lettera b) l'intervento si concretizza, nel rimborso delle spese di viaggio, nelle misure e con i limiti massimi seguenti: - 90% della spesa ammessa e lire 10.000.000.= se provenienti dall'area europea; - 80% della spesa ammessa e lire 60.000.000.= se provenienti da altre aree.
Inoltre, potranno essere rimborsate le spese di soggiorno nelle misure e con i limiti massimi seguenti: - 90% della spesa ammessa e lire 5.000.000.= se provenienti dall'area europea; - 80% della spesa ammessa e lire 15.000.000.= se provenienti da altre aree;
- per la tipologia di cui alla lettera c) l'intervento si concretizza nel rimborso delle spese di viaggio, nella misura del 90% e, comunque, con il limite massimo di lire 35.000.000.=.
La concessione del contributo, viene determinata sulla base della disponibilità finanziaria, della valenza dell'iniziativa rispetto agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di offerta alle comunità trentine all'estero di opportunità e strumenti che consentano loro di essere protagoniste di promozione culturale nelle società di accoglienza.
Le domande che si riferiscono alla lettera a), devono essere presentate alla Provincia dai sodalizi degli emigrati trentini all'estero o da altro ente o associazione comunque operante a favore degli emigrati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.
Le domande che si riferiscono alla lettera b) devono essere presentate alla Provincia dai sodalizi degli emigrati trentini all'estero o da altro ente o associazione comunque operante a favore degli emigrati, come pure da singoli artisti o personalità della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica di origine trentina e residenti all'estero nonché da gruppi artistici in cui vi sia comunque una presenza significativa di emigrati trentini, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa; alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina dei richiedenti e, nel caso dei gruppi artistici, di tutti o di parte dei componenti.
Le domande che si riferiscono alla lettera c) devono essere presentate alla Provincia dal Presidente del sodalizio che ospita la Convention o l'iniziativa, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione; alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina di tutti o di parte dei componenti del gruppo artistico, ovvero del singolo artista o relatore.
Pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali
La realizzazione di pubblicazioni, di materiali audiovisivi e multimediali può attuarsi anche attraverso la partecipazione della Provincia alle spese di edizione, nella forma della coedizione in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
I contributi possono essere concessi nella misura del 50% delle spese di realizzazione, comunque con il limite massimo di lire 25.000.000.= per le pubblicazioni a stampa e di lire 50.000.000.= per prodotti audiovisivi e multimediali.
I contributi sono concessi secondo una graduatoria predisposta dal servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei punteggi a fianco indicati:- coedizioni proposte da Università e Istituti di ricerca: 10 punti; - coedizioni proposte da en enti pubblici, enti e associazioni culturali: 8 punti; - coedizioni proposte da editori e soggetti privati: 5 punti.
Le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno, per iniziative da realizzarsi nell'anno successivo, unitamente al progetto o piano editoriale dell'opera (soggetto e/o sceneggiatura nel caso di un prodotto audiovisivo), al preventivo di spesa e al relativo piano di finanziamento.
Iniziative di formazione e aggiornamento
Per quanto riguarda le iniziative di formazione e aggiornamento culturale e linguistico organizzate direttamente dalla Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti, sono concessi contributi ai corsisti per le spese di viaggio di andata e ritorno;
Per quanto riguarda gli stages di formazione e aggiornamento professionale, organizzati direttamente dalla Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti, possono essere concessi contributi ai partecipanti per le spese di viaggio di andata e ritorno nonché borse di professionalizzazione mensili.
- per gli interventi di cui alla lettera a) il contributo viene concesso nella misura del 50% se i corsisti provengono da Paesi Europei e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia;
- per gli interventi di cui alla lettera b) ai partecipanti provenienti da aree svantaggiate del Sud America, della Romania e della ex-Jugoslavia potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno nella misura del 90%, nonché una borsa di professionalizzazione di lire 500.000.= mensili, per un massimo di tre mesi. Per tutti gli altri partecipanti è prevista la concessione di contributi per le spese di viaggio nella misura prevista al paragrafo precedente.
I contributi sono concessi agli ammessi ai corsi o agli stages. Tale ammissione è determinata sulla base di selezioni effettuate di volta in volta dal Dirigente il Servizio competente, secondo i seguenti criteri di priorità e relativi punteggi: - non aver partecipato a precedenti iniziative di formazione promosse dalla Provincia: 10 punti; - buona conoscenza della lingua italiana (ad eccezione delle iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana): 5 punti; - possesso di titoli e/o attestati di studio inerenti l'argomento dell'iniziativa formativa considerata: 5 punti; - condizione di disagio economico, attestata da un ufficio consolare italiano (limitatamente alle iniziative culturali e linguistiche): 8 punti.
Per valutare l'opportunità della concessione di borse di professionalizzazione ai partecipanti agli stages di formazione e aggiornamento sarà tenuto conto della finalità solidaristica di tale intervento, volto al sostegno dell'autosviluppo sociale ed economico delle comunità trentine all'estero residenti in zone svantaggiate.
Le domande di partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento culturale e linguistico o agli stages di formazione e aggiornamento professionale, nonché per la concessione delle borse di professionalizzazione dovranno pervenire alla Provincia, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei corsi o degli stages oppure entro la data indicata nel relativo bando di concorso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina del candidato.
Borse di studio e di ricerca
a) Potrà essere indetto un bando di concorso per un numero massimo di sei borse di studio da usufruire presso l'Università degli Studi di Trento. Possono essere ammessi al concorso coloro che alla data di pubblicazione del bando non abbiano superato il 25° anno d'età. I candidati dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana, comprovata da un test a domande multiple su argomenti di cultura italiana e su materie attinenti il corso di laurea prescelto, il cui testo verrà trasmesso successivamente alla presentazione della domanda.
b) Potranno inoltre essere previste 2 borse di ricerca annuali, per attività di ricerca sulla storia dell'emigrazione trentina, presso Università, Fondazioni e Istituti di ricerca italiani e stranieri.
Ciascuna borsa di studio di cui alla lettera a) è di lire 8.000.000.= per ogni anno accademico pari al 57% della spesa media di frequenza di lire 14.000.000.=, secondo i dati forniti dall'Opera Universitaria di Trento. La Provincia provvederà, a seguito dell'effettivo conferimento della borsa di studio, al rimborso delle spese di viaggio dal Paese di residenza a Trento e sosterrà direttamente, a conclusione del corso di studi, le spese per il viaggio di ritorno. Sosterrà inoltre le spese per le tasse di iscrizione e frequenza all'Università e le spese di alloggio. Durante il primo anno di frequenza lo studente sarà affiancato, per un numero massimo di 150 ore, da un tutor, individuato dall'Opera Universitaria di Trento fra gli studenti iscritti almeno al terzo anno della stessa Facoltà. Agli studenti che avranno maturato i requisiti di merito per il rinnovo della borsa di studio per il terzo anno accademico, sarà corrisposto un biglietto di viaggio, di andata e ritorno, per un temporaneo rientro ai Paesi di residenza.
L'importo massimo di ciascuna borsa di ricerca è di lire 10.000.000.=.
Per gli interventi di cui alla lettera a), la competente struttura provinciale, anche avvalendosi dell'apporto di un esperto di insegnamento dell'italiano come seconda lingua, valuterà l'ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili verranno trasmesse all'Università degli Studi di Trento che valuterà i titoli presentati dai candidati e provvederà alla stesura della graduatoria di merito. Verrà data la precedenza ai candidati le cui famiglie versino in stato di disagio economico. I criteri ed i relativi punteggi per la valutazione dei titoli saranno stabiliti nel bando di concorso. L'effettivo conferimento della borsa di studio sarà subordinato al superamento, dopo l'arrivo a Trento, di una prova scritta e di un colloquio, entrambi in lingua italiana, su argomenti di cultura generale e su materie attinenti il corso di laurea prescelto. I criteri di merito per i successivi rinnovi della borsa di studio saranno conformi a quelli adottati dall'Opera Universitaria di Trento per la generalità degli studenti. La borsa di studio verrà erogata in tre rate: 1/3 alla partenza, 1/3 dopo tre mesi e 1/3 alla conclusione dell'anno di corso previo il superamento degli esami previsti per l'anno accademico.
Le borse di ricerca di cui alla lettera b), ed il relativo importo, saranno assegnati sulla base della graduatoria formulata dalla competente struttura provinciale. La valutazione dovrà tenere conto della valenza della ricerca proposta con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di promozione della conoscenza della storia dell'emigrazione trentina.
Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla lettera a), dovranno pervenire entro i termini previsti dal relativo bando di concorso. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina del candidato. L'elenco dell'ulteriore documentazione da allegare verrà precisato nel bando di concorso.
Le domande per la concessione della borsa di ricerca, di cui alla lettera b), dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante l'approvazione del progetto da parte dell'Università, Fondazione o Istituto di ricerca italiano o straniero presso cui la ricerca verrà svolta ed il piano di finanziamento della ricerca stessa, con l'indicazione di eventuali contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. Il candidato dovrà inoltre allegare una propria dichiarazione inerente la cessione alla Provincia dei risultati della ricerca, con l'autorizzazione alla pubblicazione da parte della Provincia dei risultati o di una loro sintesi.
Nella prima attuazione degli interventi di cui sopra, le borse di studio di cui alla lettera a) possono essere concesse anche a studenti già iscritti almeno al secondo anno conformemente ai criteri di merito adottati dall'Opera Universitaria di Trento per il conferimento delle borse di studio. In tale caso si prescinderà dall'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana e dovrà comunque essere documentata l'origine o la discendenza trentina dei richiedenti.
Premi per ricerche sull'emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea
a) Sono istituiti, annualmente, quattro premi da assegnarsi alle Direzioni didattiche o alle Presidenze d'Istituto delle scuole trentine per ricerche svolte in ambito scolastico, nell'anno scolastico in corso o in quello precedente, sulla storia dell'emigrazione trentina nei suoi vari aspetti.
b) Sono inoltre istituiti, sempre annualmente, quattro premi per tesi di laurea o di diploma universitario, parauniversitario o di specializzazione sul tema dell'emigrazione trentina. Possono concorrere al conferimento i laureati o diplomati residenti in Italia o all'estero, che abbiano conseguito la laurea o il diploma o la specializzazione non oltre due anni prima della presentazione della domanda.
Ciascun premio di cui alla lettera a) corrisponde ad un importo di lire 3.000.000.=; Ciascun premio di cui alla lettera b) corrisponde ad un importo di lire 3.000.000.=.
I premi di cui alla lettera a) vengono conferiti tenendo conto della qualità del lavoro, della efficacia della metodologia didattica seguita, del coinvolgimento effettivo degli allievi ed eventualmente delle famiglie e della comunità locale nel lavoro di ricerca, per la valutazione delle ricerche, ci si potrà avvalere di esperti nella materia, anche esterni all'Amministrazione.
I premi di cui alla lettera b) vengono conferiti tenendo conto della qualità dell'elaborato rispetto alle finalità poste dalla legge e della votazione di laurea o di diploma conseguita dal candidato. Per la valutazione delle tesi, ci si potrà avvalere di esperti nella materia, anche esterni all'Amministrazione.
Le domande per l'assegnazione dei premi di cui alla lettera a), dirette alla Provincia, devono essere presentate all'Ufficio Emigrazione dalla Direzione didattica o dalla Presidenza d'Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno unitamente all'elaborato conclusivo della ricerca e ad una sua sintesi di non più di 10 cartelle dattiloscritte, con l'autorizzazione ad una eventuale pubblicazione da parte della Provincia dell'intera ricerca e/o della sintesi della stessa.
Le domande per l'assegnazione dei premi di cui alla lettera b), dirette alla Provincia, devono essere presentate all'Ufficio Emigrazione entro il 31 ottobre di ogni anno unitamente a due copie della tesi, che dovranno essere gratuitamente cedute alla Provincia, e ad una sintesi di almeno 10 cartelle dattiloscritte con l'autorizzazione alla eventuale pubblicazione da parte della Provincia stessa dell'intera tesi o della sua sintesi.
II. INTERVENTI A FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI
Sono previsti i seguenti tipi di intervento: interscambi e soggiorni culturali. Per entrambe le tipologie di intervento la Provincia può sostenere direttamente la spesa o concedere contributi. I criteri per la concessione di contributi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.
Interscambi
La Provincia ha promosso la formazione di un apposito "Registro" delle famiglie trentine, residenti in provincia e all'estero, interessate a iniziative di interscambio internazionale alla pari. Per la realizzazione di tali iniziative saranno attuate forme di sostegno economico, limitato alla copertura degli oneri assicurativi per malattia ed infortuni per i partecipanti all'interscambio e per l'intera durata dello stesso (realizzato attraverso apposita polizza direttamente sottoscritta dalla Provincia) e al contributo per le spese di viaggio dal paese di residenza al paese con cui viene effettuato l'interscambio.
Il contributo viene concesso nella misura del 50% delle spese di viaggio sostenute, per i giovani provenienti da Paesi dell'Europa e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia. Per i giovani residenti in provincia di Trento il contributo sarà concesso nella misura del 50% delle spese di viaggio, indipendentemente dal Paese con cui si effettua l'interscambio. Saranno ammessi ad usufruire di tale iniziativa giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni.
Il beneficio viene concesso sempre nella misura sopra indicata.
I benefici sono concessi fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione, nonché sulla base della data di presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione agli interscambi dovrà pervenire alla Provincia 30 giorni prima dell’attivazione dell’iniziativa. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’origine o la discendenza trentina del candidato.
Soggiorni culturali
a) Nel caso di soggiorni organizzati direttamente dalla Provincia è prevista la concessione di contributi ai partecipanti per le spese di viaggio da e per i Paesi di residenza.
b) In alternativa o in aggiunta all'azione diretta della Provincia, potranno essere finanziati progetti finalizzati alla realizzazione di soggiorni culturali, presentati da associazioni, enti ed organismi operanti in Trentino, sul territorio nazionale o all'estero. La Provincia potrà inoltre partecipare, secondo modalità di volta in volta stabilite, a soggiorni e interscambi organizzati da Enti, Istituzioni, Organizzazioni nazionali, internazionali e intergovernativi, quali ad esempio, l'"Unione Latina", nonché altre Regioni italiane o altri Enti operanti nell'ambito della formazione e promozione culturale a favore degli emigrati italiani.
I benefici di cui alla lettera a) saranno concessi nella misura del 50% per partecipanti provenienti da Paesi Europei e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia.
Per le iniziative di cui alla lettera b), la Provincia potrà intervenire con un contributo all'ente o agli enti organizzatori per una quota parte, pari al 50% della spesa complessiva e fino ad un importo massimo di lire 50.000.000 per ciascuna iniziativa.
Per quanto riguarda i contributi di cui alla lettera a), questi vengono concessi nelle misure sopra specificate. * Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera b), i contributi vengono concessi sulla base della disponibilità finanziaria al momento dell'esame della domanda e della valenza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di promozione della conoscenza della lingua, della cultura e dell'ambiente dell'Italia e del Trentino in particolare.
Per le iniziative di cui alla lettera b), i contributi saranno concessi sulla base della data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.
Per ottenere i contributi per le spese di viaggio di cui alla lettera a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle iniziative di cui al presente paragrafo saranno stabilite di volta in volta dalla competente struttura provinciale. Le domande saranno accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili, secondo una graduatoria formata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi: - non aver partecipato a precedenti iniziative di formazione promosse dalla Provincia: 10 punti; - buona conoscenza della lingua italiana: 5 punti; - condizione di disagio economico attestata da un ufficio consolare italiano: 8 punti.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina.
Per ottenere le sovvenzioni di cui alla lettera b), le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento con l'indicazione di eventuali altri finanziamenti pubblici.
III. INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI
Iniziative dirette a favorire il temporaneo rientro di emigrati anziani
Per tale tipologia di intervento la Provincia potrà sostenere direttamente le spese, ovvero concedere contributi secondo quanto di seguito descritto.
L'intervento è destinato ad emigrati di origine trentina per nascita o per residenza che abbiano compiuto i 60 anni di età e che non siano ritornati in Italia da almeno 15 anni.
L'intervento è esteso ad un accompagnatore in caso di necessità comprovata da certificato medico, e si realizza mediante la concessione di un contributo nella misura del 90% delle spese di viaggio di andata e ritorno, per biglietti con validità massima di 90 giorni, per aereo o nave in classe turistica, o treno IIª classe.
L'iniziativa è limitata ad un numero massimo di 50 persone all'anno.
Il contributo, nel caso la domanda venga accolta, viene concesso sempre nella misura del 90%.
Le domande devono pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio del viaggio e devono essere corredate da documentazione dalla quale risulti il comune trentino di origine, la data di emigrazione e la data dell'eventuale ultimo soggiorno in Italia. Nelle domande dovranno essere anche indicate le modalità alloggiative in Trentino.
IV. INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIMPATRIATI
Secondo le previsioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.P. 13/1986 saranno adottati i seguenti interventi finalizzati ad agevolare il rientro definitivo in Italia degli emigrati trentini o dei loro discendenti e delle loro famiglie che intendono rimpatriare: concorso nelle spese di viaggio, di trasporto delle masserizie e dei macchinari e strumenti di lavoro; concessione di un contributo assistenziale; corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati.
Concorso nelle spese di viaggio e di trasporto
a) contributo per le spese di viaggio sostenute da ciascun componente il nucleo famigliare in caso di rimpatrio definitivo; b) contributo per le spese di trasporto delle masserizie; c) contributo per le spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro.
Ai fini del concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie non sono considerati emigrati i lavoratori dipendenti all'estero dello Stato, da enti e da istituzioni italiani, nonché i lavoratori che siano stati inviati in trasferta all'estero da imprese italiane. In caso di rientro per invalidità, infortunio, malattia professionale, o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.
I concorsi nelle spese di cui alle lettere a), b) e c) saranno erogati nelle misure massime previste all'art. 12, comma 1, della L.P.13/1986, a seconda della diversa tipologia di spesa. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.
Le domande di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate alla Provincia entro sei mesi dalla data del rimpatrio corredate dalla documentazione attestante il periodo di residenza all'estero, ovvero l'origine trentina del richiedente, l'avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l'acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare ed, infine, quella attestante le spese sostenute.
Concessione di un contributo assistenziale
E' prevista la concessione di un contributo assistenziale a carattere straordinario, previsto dall'art. 13 della L.P. 13/1986, nel caso di grave bisogno economico, accertato mediante indagine del servizio sociale, del nucleo familiare rimpatriato.
Il contributo sarà concesso nella misura di lire 2.500.000.= per ogni componente del nucleo familiare. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.
Le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate dalla documentazione attestante il periodo di residenza all'estero, ovvero l'origine trentina del richiedente, l'avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l'acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare.
Corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati
Per favorire la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale, organizzati dalla Provincia o realizzati presso centri di formazione professionale, aziende, enti, istituzioni e associazioni formative del Trentino, la Provincia può assegnare borse di professionalizzazione agli emigrati rimpatriati da non più di due anni.
Potranno essere concesse, per ogni anno, fino ad un massimo di 10 borse di professionalizzazione ciascuna dell'importo di lire 600.000.= mensili per un periodo massimo di nove mesi.
I contributi sono concessi fino ad esaurimento del limite numerico previsto, tenendo conto dell'eventualità che il nucleo familiare presenti una situazione di grave bisogno economico, già accertato all'atto della concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 13 della L.P. 13/86.
Le domande, dirette alla Provincia, dovranno essere presentate all'Ufficio Emigrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso che si intende frequentare, unitamente alla documentazione comprovante l'origine trentina, la data di rimpatrio, la residenza e lo stato di famiglia.
Il beneficio sarà erogato per il 50% su presentazione del certificato di iscrizione e per la restante parte al termine del corso, previa presentazione dell'attestato di frequenza rilasciato dall'ente organizzatore.
V. TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMIGRATI
Sovvenzioni per il sostegno dell'attività
La Provincia concede alle Associazioni degli emigrati, riconosciute ai sensi dell'art. 21 della L.P. 13/86, un contributo annuale finalizzato alla parziale copertura delle spese dalle stesse sostenute in quattro ambiti: gestione, attività associative, solidarietà, promozione dello sviluppo.
Le sovvenzioni sono determinate in riferimento alle voci di spesa e secondo le misure di seguito elencate, tenendo conto che tra gli obiettivi dell'intervento provinciale - con riguardo all'attività posta in essere dalle Associazioni - emerge sì il rafforzamento della funzione sociale e di servizio rappresentata dall'associazionismo, ma soprattutto assume rilevanza primaria e prioritaria la finalità solidaristica e quindi gli interventi posti in essere a sostegno dell'autosviluppo sociale ed economico delle comunità trentine all'estero residenti in aree svantaggiate.
I criteri per la concessione di tali contributi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.
a) spese di gestione: viene concesso un contributo per il funzionamento, in particolare per quanto riguarda le spese per il personale e le spese d'ufficio, ivi comprese quelle correlate all'eventuale affidamento all'esterno di incarichi di consulenza e/o collaborazione inerenti lo svolgimento di attività e quelle relative alle visite agli emigrati all'estero limitatamente al Presidente e al direttore dell'Associazione;
b) spese per le attività associative: viene concessa una sovvenzione per le attività di informazione, culturali e ricreative svolte dalle associazioni per il sostegno delle diramazioni all'estero;
c) spese per la solidarietà: la Provincia interviene per sopperire a situazioni di grave bisogno economico e a particolari emergenze di natura sanitaria di nuclei familiari di origine trentina all'estero. Destinatari degli interventi sono: gli emigrati di origine trentina per nascita o per residenza ed i coniugi o vedovi degli stessi nonché i discendenti fino al secondo grado se inabili al lavoro. Hanno diritto all'intervento, da considerarsi di carattere straordinario e temporaneo, gli aventi titolo purché il loro reddito risulti inferiore ai minimi stipendiali o pensionistici ricorrenti nel Paese. Il sussidio viene erogato in moneta locale, fino alla concorrenza degli importi minimi di cui sopra. La sovvenzione per la solidarietà potrà essere utilizzata anche per l'erogazione di assegni di studio per la frequenza di regolari corsi scolastici o universitari nei Paesi di residenza, a favore di giovani meritevoli, appartenenti a nuclei familiari in situazione di grave bisogno economico;
d) spese per la promozione dello sviluppo: la Provincia interviene per il sostegno di progetti mirati a favorire l'instaurarsi di opportunità di autosviluppo delle comunità di emigrati in situazione di particolare disagio economico, sociale e culturale.
Per quanto riguarda le spese per il personale di cui alla lettera a) possono venir ammesse le spese fino ad un numero massimo di quattro dipendenti per ogni Associazione riconosciuta, tenuto conto del numero di diramazioni all'estero, delle attività realizzate nell'anno precedente e di quelle programmate per l'anno seguente.
Attualmente risultano iscritte al "Registro delle Associazioni degli emigrati trentini all'estero" le seguenti Associazioni:
a) Associazione Trentini nel Mondo-O.n.l.u.s., che ha proprie diramazioni all'estero con sodalizi in Argentina (16), Australia (8), Belgio (4), Brasile (21), Canada (5), Cile (4), Francia (3), Germania (9), Gran Bretagna (1), Lussemburgo (1), Messico (1), Perù (1), Romania (1), Stati Uniti (18), Svizzera (12), Uruguay (2), Venezuela (1) e con le Federazioni di circoli presenti in Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Nord America e Svizzera, per complessivi 108 sodalizi.
b) Unione delle Famiglie Trentine all'Estero, che ha proprie diramazioni in Argentina (4), Svizzera (5), per complessivi 9 sodalizi.
L'importo concesso non potrà superare il 95% della spesa ammessa.
L'importo concesso a ciascuna Associazione per quanto riguarda le attività associative di cui alla lettera b) non potrà superare l'85 % della spesa ammessa. L'importo massimo concesso per il sostegno di ciascuna diramazione all'estero non potrà essere superiore al limite di lire 1.500.000.=.
Gli interventi per la solidarietà di cui alla lettera c) potranno interessare complessivamente fino a 200 nuclei familiari per ogni anno, ai quali verrà destinato un assegno mensile rapportato alle reali condizioni economiche e comunque al livello dei minimi stipendiali o pensionistici ricorrenti nel Paese, e potranno inoltre riguardare l'erogazione di assegni di studio fino a 80 studenti meritevoli e bisognosi, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per queste voci nello schema riepilogativo della spesa che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.
L'importo concesso coprirà il 100% della spesa ammessa. L'importo concesso per gli interventi di cui alla lettera d) coprirà il 100% della spesa ammessa. L'importo complessivo della sovvenzione non può comunque risultare superiore al 95% del totale della spesa ammessa, come stabilito dalla legge, né al disavanzo preventivato.
Al fine di garantire la necessaria trasparenza nella spesa ed assicurare un utilizzo del contributo provinciale pienamente coerente con le finalità per cui tale contributo viene concesso è ammessa compensazione esclusivamente fra le suddette voci di spesa a) e b), nella misura massima del 25%. L'erogazione della sovvenzione assegnata è disposta mediante versamento in via anticipata su presentazione di fabbisogni trimestrali di cassa, corredati, per i fabbisogni successivi al primo trimestre, dei rendiconti finanziari relativi ai periodi precedenti.
Le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera a) sono determinate nella misura massima del 95% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione;
- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera b) vengono determinate nella misura massima del 85% della spesa ammessa, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione;
- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera c) vengono determinate nella misura del 100% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.
- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera d) vengono determinate nella misura del 100% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.
Per quanto riguarda le spese di gestione si terrà conto del rilievo e della proiezione all'estero delle attività delle Associazioni, nonché della loro capacità di iniziativa, di progettualità, di autofinanziamento e di valorizzazione del volontariato;
- per quanto riguarda le spese inerenti le attività associative si valuterà la valenza delle stesse con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento del legame con la terra d'origine, della capacità di aggregazione e socializzazione delle comunità trentine all'estero, di promozione del patrimonio artistico, culturale e storico del Trentino, della realizzazione di opportunità e strumenti che consentano ai sodalizi degli emigrati di essere protagonisti della promozione culturale nelle società di accoglienza;
- per quanto riguarda le spese per la solidarietà sarà valutata l'idoneità degli interventi proposti a soddisfare gli obiettivi generali di solidarietà fra emigrati e promozione dello sviluppo sociale;
- i progetti saranno esaminati dal Servizio competente sulla base della loro rispondenza agli obiettivi generali di solidarietà e sulla loro capacità di promuovere l'autosviluppo socio - economico - culturale di comunità trentine in situazione di difficoltà, con particolare riferimento alla qualità progettuale, al ruolo della popolazione locale e alla sostenibilità nel tempo.
Le Associazioni interessate alle sovvenzioni devono inoltrare alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda corredata della documentazione elencata all'art. 22 della L.P. 13/1986 integrata dall'elenco nominativo, con relativi indirizzi, composizione e reddito del nucleo familiare, nota giustificativa dell'intervento e somma destinata a ciascuno, delle persone per le quali è richiesta la sovvenzione relativa all'intervento di solidarietà, nonché dall'elenco dei progetti di promozione dello sviluppo. La tutela sulla riservatezza dei dati personali in tal modo acquisiti è garantita dalla Legge 675/1996 sulla "privacy" delle informazioni sulle persone.
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