DOCUMENTAZIONE
Bozza di legge istitutiva del "Fondo nazionale" a favore delle comunità italiane all’estero
Relazione
L’istituzione del Fondo Nazionale va incontro, da un lato, a una esigenza avvertita da molto tempo dalle Comunità italiane all’estero di porsi come destinatarie di interventi il più possibile coordinati tra Stato e Regioni soprattutto in materia di istruzione, formazione professionale, assistenza e solidarietà, sostegno alle imprese, ecc. e, dall’altro, a quella contestuale delle Regioni e degli Enti Locali di qualificare e potenziare la propria azione ponendola in sintonia con quella dello Stato e, possibilmente, con quella delle altre Regioni e degli altri Enti Locali attraverso progetti comuni.
Al fine di armonizzare l’azione delle Regioni e degli Enti Locali con gli obiettivi dello Stato e aderire più compiutamente alle esigenze delle Comunità italiane all’estero, l’art. 2, nel fissare la quota statale per i singoli progetti entro il 50%, stabilisce che le priorità e i settori d’intervento vengano stabiliti periodicamente dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE. E poiché obiettivo della Legge è realizzare un concorso finanziario paritario da parte dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali, nel medesimo articolo si dispone che gli Enti concorrenti si impegnino a finanziare direttamente o attraverso capitali privati la quota non coperta dal Fondo. Il coinvolgimento dei privati costituisce uno dei momenti qualificanti in quando è concepito proprio per dare maggiore agilità e concretezza all’intervento. Nel caso specifico degli Enti locali è opportuno che sia fissato un tetto demografico – per il raggiungimento dell’opportuna massa critica – per poter concorrere alle iniziative del Fondo, onde evitare la polverizzazione delle iniziative. Infine, nello stesso articolo, accogliendo le istanze più volte espresse dal CGIE, si stabilisce che i progetti, per potere essere ammessi, dovranno prevedere l’accesso di tutti gli italiani residenti nell’area interessata, a prescindere dalla loro provenienza territoriale in modo che siano assicurati quei principi di unitarietà e di solidarietà nazionale che costituiscono uno dei punti cardine della Legge.
L’art. 3 demanda al Segretariato della Conferenza il compito di stabilire criteri, modalità, termini temporali, ecc., per la presentazione e la selezione dei progetti. E’ sembrato opportuno investire di una simile incombenza tale organismo e non Uffici ministeriali o altre strutture, proprio per consentire che tutta la gestione delle procedure avvenga nell’ambito della Conferenza, garantendo così lo stretto raccordo tra le diverse componenti interessate all’attività nei confronti delle Comunità italiane all’estero.
Tuttavia, al fine di garantire la professionalità e l’indipendenza dell’attività istruttoria, l’articolo 4 prevede che i progetti siano valutati da una Commissione ristretta di esperti la cui natura è strettamente consultiva e i cui componenti sono scelti sulla base di comprovata esperienza e conoscenza delle diverse tematiche sulle quali potranno insistere le diverse proposte dei soggetti concorrenti. Una volta assicurata l’istruttoria da parte di un organismo competente, le decisioni finali saranno nuovamente affidate al Segretariato della Conferenza che, sulla base delle indicazioni della Commissione di valutazione, provvederà a stilare la graduatoria dei progetti ammissibili al cofinanziamento, rendendola pubblica tramite apposita circolare.
Tuttavia, poiché gli adempimenti finali vanno ascritti necessariamente alla competenza degli organi dello Stato titolari della spesa e responsabili per legge dei relativi provvedimenti, la graduatoria finale, deliberata dal Segretariato, sarà approvata con Decreto del Ministro per gli Italiani nel Mondo di concerto col Ministro degli Affari Esteri presso il cui bilancio gravano i relativi stanziamenti.
Bozza di provvedimento
"Fondo Nazionale per il finanziamento dei progetti delle Regioni e degli Enti locali in favore delle comunità italiane all’estero"
Art. 1 (Istituzione del Fondo)
Art. 2 (Ambito della legge)
Art. 3 (Funzionamento del Fondo)
Art. 4 (Valutazione e graduatoria dei progetti)
(Inform)