INFORM - N. 143 - 26 luglio 2010


CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottosegretario Palma risponde all’interrogazione di Fedi (Pd) sul riacquisto della cittadinanza

Ribadito dal Governo  l’impegno  a varare uno specifico intervento normativo per il riconoscimento dello status di cittadino italiano anche ai figli delle donne che hanno perso la cittadinanza.  La preoccupazione del deputato del Pd per l’assenza di connotazioni bipartisan nella riforma complessiva della materia

 

ROMA - “Credo utile ricordare al Governo che la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha predisposto un testo base sulla cittadinanza, poi rinviato in Commissione, dal quale sono escluse norme concernenti le comunità italiane nel mondo”. Lo afferma il deputato del Pd Marco Fedi, eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, a proposito della risposta all’interrogazione sul riacquisto della cittadinanza, da lui presentata nel febbraio 2010, fornita dal sottosegretario all’Interno Nitto Francesco Palma. Nell’interrogazione Fedi chiedeva ai ministri Frattini e Maroni sia di individuare un percorso politico e giuridico capace di dare piena attuazione ai termini fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione del 25 febbraio 2009,  che prevedeva il riconosciuto lo status di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perso la cittadinanza italiana  essendosi coniugate con stranieri prima dell’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, sia quali iniziative i ministri intendessero adottare per raggiungere l’obiettivo della riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana. Nella risposta il sottosegretario Palma ha dato assicurazioni sulla volontà del governo di adottare uno specifico intervento normativo sulla materia che garantisca i diritti dei diretti interessati.  

“Ricordo – ha proseguito Fedi - che nella I Commissione sono state presentate numerose proposte di legge, del Partito democratico e della maggioranza, che affrontano sia il tema del riacquisto della cittadinanza italiana che il pieno diritto alla parità tra uomo e donna, con il riconoscimento della cittadinanza italiana alle donne, e ai figli, che l’avevano persa a seguito di matrimonio con un cittadino straniero. L’iter parlamentare rischia però di subire le forti contrapposizioni che riguardano il tema della concessione della cittadinanza italiana agli immigrati. La ripresa del dibattito in Commissione Affari Costituzionali – aggiunge Fedi - dimostra quanto poco sia cambiato in questi mesi. Le crescenti difficoltà a dare al tema cittadinanza una connotazione bipartisan è un altro elemento di preoccupazione.

La risposta del ministero dell’Interno - conclude il deputato del Pd entrando nel merito dell’informativa del sottosegretario - rappresenta un impegno di cui prendiamo atto, peraltro già annunciato dal Governo. L’occasione è utile per ricordare che, oltre al tema oggetto di sentenza della Corte di Cassazione e concernete lo status di cittadinanza italiana alle donne che si trovano nella condizione sopraccitata, esiste la questione della riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana che è particolarmente rilevante per alcune comunità, come quella australiana, e su cui il Governo potrebbe intervenire con analogo strumento normativo”.

 

Riportiamo di seguito la risposta integrale del sottosegretario all’Interno Nitto Francesco Palma

In ordine alla questione segnalata, si assicura che è convinto intendimento del Governo di individuare un’adeguata soluzione al problema del riconoscimento della cittadinanza italiana alle donne che l’avevano persa a seguito di matrimonio con un cittadino straniero e ai loro figli.

Il Governo è mosso, a tale proposito, dalla piena condivisione dei principi affermati dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 e, ancor prima, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che attengono al fondamentale riconoscimento della parità tra uomo e donna costituzionalmente riconosciuto.

Il Governo ha sviluppato ogni possibile approfondimento per poter applicare, anche in via amministrativa, quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la citata sentenza, per ciò che riguarda il riconoscimento in sede giudiziale dello status di cittadino italiano alle donne che si trovano nella condizione citata.

L’esame a tal fine avviato, d’intesa con il ministero degli Esteri, ha fatto emergere alcuni limiti procedimentali imposti dalla legislazione vigente, dovuti alla necessità di acquisire la dichiarazione di volontà delle donne interessate, secondo quanto stabilito dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, espressamente richiamato al secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Inoltre, la disposizione dell'articolo 15 della medesima legge n. 91 del 1992 - cui fa riferimento anche la sentenza della Corte di cassazione - stabilisce che l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza può avere effetto solo dal giorno successivo a quello in cui si sono realizzate le condizioni richieste dalla legge.

Infine, ulteriore vincolo procedimentale - per l'applicazione in via amministrativa del principio stabilito dalla suddetta giurisprudenza costituzionale e di legittimità - deriva dal disposto dell'articolo 14 della già citata legge n. 91 del 1992, che stabilisce che solo i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza, se conviventi, acquistano automaticamente lo status civitatis.

Pertanto, acquisita la consapevolezza della necessità di un'iniziativa di carattere legislativo, finalizzata alla soluzione del problema, il ministero dell’Interno e il ministero degli Esteri avevano avviato un’ipotesi di intervento normativo volto, tra l’altro, a sopprimere innanzi tutto il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, e a riconoscerne il possesso ininterrotto per la donna che l’aveva persa dopo il primo gennaio 1948, per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero, ed ai suoi discendenti in linea retta.

Nella proposta si prevedeva, inoltre, la possibilità di presentare istanza di riconoscimento per nascita solo per i figli e i discendenti in linea retta non oltre il secondo grado del genitore o dell’avo dei quali è documentata la cittadinanza italiana.

La proposta era stata presentata, su iniziativa del ministero degli Esteri, in sede di predisposizione dello schema del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. In tale circostanza, per motivi esclusivamente tecnici l'iniziativa non ha avuto buon fine poiché non era possibile recepirla nel testo del provvedimento.

Un secondo tentativo è stato compiuto in sede di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante “Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero”. Tuttavia anche in questo caso, sempre per motivi di natura squisitamente tecnica, la vicenda non ha avuto la soluzione auspicata.

Consapevole dell’importanza e della delicatezza delle aspettative di tanti connazionali di vedersi riconosciuto il legame mai interrotto con il loro Paese di origine, il Governo intende comunque adottare un ulteriore, specifico intervento normativo che riproponga quello non accolto in precedenza. Al riguardo, sono in corso le concertazioni con gli altri ministeri interessati e, non appena possibile, verrà effettuato un ulteriore tentativo di soddisfare le legittime aspettative degli interessati.

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