Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Proposte di emendamenti della LIDA


Capo I. Dignità

Articolo 1. Dignità della persona
La dignità della persona deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3. Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati i seguenti principi :
- consenso libero e informato della persona interessata
- divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro
- divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
4. I non umani (gli animali) non debbono essere considerati e usati come schiavi.

Capo II. Libertà

Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della riservatezza delle sue comunicazioni.

Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti purché non siano lesivi dell'integritą e della dignitą di umani e non umani.

Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e la libertà d'informazione sono garantite nel rispetto del pluralismo e della trasparenza.

Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, in particolare nei settori politico, sindacale e civico.

I partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13. Libertà della ricerca
La ricerca scientifica è libera.
La ricerca nel campo biologico è controllata da un comitato etico.

Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
2. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono garantiti secondo le norme nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15. Libertà professionale
1. Per guadagnarsi di che vivere, ogni individuo ha il diritto di esercitare una professione liberamente scelta.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare o ricevere servizi in qualunque Stato membro e di poter esercitare l'obiezione di coscienza in ogni settore lavorativo.
3. I cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa.

Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento di una giusta indennità. L'uso dei beni può essere regolamentato nei limiti imposti dall'interesse generale.
1bis. Sia a livello individuale che industriale gli animali non sono considerati proprietà assoluta, beni o/e merce e deve essere rispettato il loro diritto a non soffrire.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui rischia di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capo III. Uguaglianza

Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutti, uomini e donne, sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22. Parità tra uomini e donne
Devono essere garantite le pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compresa la parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 23. Protezione dei minori
1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Articolo 24. Inserimento dei disabili
I disabili hanno il diritto di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Articolo nuovo. Tutela ecologica
Cittadini e associazioni hanno diritto ad essere tutori di esseri viventi che non sono soggetti di diritto.

Capo IV. Solidarietà

Articolo 25. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l'informazione e la consultazione in tempo utile sulle questioni che li riguardano nell'ambito dell'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 26. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I datori di lavoro e i lavoratori nonché le associazioni per i diritti dell'ambiente e degli animali hanno il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 27. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento.

Articolo 28. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.

Articolo 29. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
3. L'animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 30. Protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 31. Conciliazione della vita familiare e della vita professionale
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale; ciò comporta in particolare il diritto di essere tutelato contro il licenziamento in occasione di una maternità ed il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 32. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti in un altro Stato membro e i loro familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale, agli stessi benefici sociali e allo stesso accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini dello Stato in questione.
3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 33. Protezione della salute
Ogni individuo ha diritto a vivere in un ambiente in cui si prevengano i fattori nocivi alla salute individuale e collettiva (prevenzione primaria), alla prevenzione sanitaria (prevenzione secondaria) e ad ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 34. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
L'Unione rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione.

Articolo 35. Tutela dell'ambiente
In tutte le politiche dell'Unione sono garantiti dunque la tutela e la salvaguardia di un ambiente di vita di buona qualità ed il miglioramento della qualità dell'ambiente nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle diversità biologiche.

Articolo 36. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori.


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