ART.1 - Sede, caratteristiche, finalita'-
L'Istituto di Studi sulla Paternità, in breve I.S.P., ha
sede in Roma.
L' I.S.P. è un'associazione senza scopo di lucro con fini scientifici e culturali.
Esso si propone di promuovere lo studio della paternità con particolare riguardo
agli aspetti psicologico, pedagogico, sociale, biologico, storico, giuridico.
A tale scopo promuove e svolge ricerche, favorisce la pubblicazione di articoli, saggi, libri,
tesi universitarie, organizza conferenze, dibattiti, seminari; stabilisce relazioni di studio e contatti
operativi con enti, gruppi, associazioni in Italia ed all'estero.
Si prefigge altresì, l'obiettivo di tutelare e valorizzare funzioni e ruoli paterni nella società,
stimolando su questo tema una nuova sensibilità sociale.
Per il raggiungimento dei fini statutari l'Istituto si avvale sia dell'opera dei propri associati
che di quella di operatori esterni all'associazione.
Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere deciso il trasferimento della sede
dell'Istituto in qualunque località purchè in Italia.
Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non comportando modifica dello
Statuto, viene deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART.2 - Patrimonio Sociale -
Il patrimonio sociale dell' I.S.P. è costituito da:
a) quote sociali, il cui importo e' stabilito dal Consiglio Direttivo e rimane immutato
fino a nuova delibera. Esse comprendono quote d'iscrizione e quote annuali.
b) donazioni, lasciti, oblazioni di enti o privati, elargizioni a qualsiasi titolo.
ART.3 - Associati -
Fanno parte dell'Associazione:
a) gli associati ordinari;
b) gli associati sostenitori;
c) gli associati onorari.
L'associato ordinario e' la persona fisica - come pure l'istituto od ente - comunque interessato
agli scopi dell'associazione e che vi sia stato ammesso.
L'associato sostenitore e' colui il quale sia stato ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente
benemerito dell'associazione.
L'associato onorario e' colui il quale riceve tale qualifica dal Consiglio Direttivo ed e' scelto fra
personalità di particolare prestigio.
Gli associati sostenitori e quelli onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo può decidere altresì di esonerare anche un associato ordinario
dal pagamento della quota d'iscrizione e/o quella annuale, motivando tale delibera con riferimento a determinate iniziative
svolte a favore dell'Associazione.
il pagamento della quota dà diritto alla qualifica di associato e consente di partecipare
alle attvità associative per l'anno in corso. È consentito il recesso dall'associazione con
dichiarazione comunicata per iscritto; essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè
sia fatta almeno tre mesi prima. Il mancato rinnovo della quota dà luogo alla cancellazione.
ART.4 - Organi dell'Associazione -
Gli organi dell'associazione sono:
a) Il Consiglio Direttivo;
b) L'Assemblea dei soci;
c) Il Comitato Scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto di non meno di tre e non più di nove
membri.
Il Consiglio elegge fra i suoi compononti il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere. Quest'ultimo può anche essere un socio
non facente parte del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo coordina e promuove tutta l'attività
e l'organizzazione dell'associazione per il raggiungimento
dei fini statutari; predispone il bilancio preventivo e
quello consultivo; ha potere discrezionale di veto senza
obbligo di motivazione sull'iscrizione di nuovi associati e
potere di esclusione di soci per indegnità, per
incompatibiltà con i fini statutari, per comportamenti che
ostacolano il regolare funzionamento dell'associazione;
predispone e propone all'Assemblea eventuali modifiche
dello statuto; vigila sull'osservanza di questo; decide
sull'attribuzione eventuale della nomina di "Presidente
Onorario"; delibera in ordine all'utilizzazione del
patrimonio sociale in conformità ai fini associativi.
La sue decisioni sono prese a maggioranza. Le riunioni
del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno i due
terzi dei componenti (non sono ammesse deleghe).
I Consiglieri decadono dalla carica qualora non assistano,
senza valido motivo, durante un esercizio sociale, a due
adunanze del Consiglio.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri
sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può redigere un
regolamento che disciplini l'attivita associativa.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta la
associazione anche di fronte a terzi e in giudizio, dirige le
riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali,
firma assieme al segretario i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua
assenza o impedimento.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente,
provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee, firma i medesimi
verbali assieme al Presidente, conserva l'archivio sociale.
Il Tesoriere provvede agli incassi e ai versamenti, tiene in
regola i registri amministrativi, compila i bilanci da
sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci, provvede al
tesseramento dei soci e al rinnovo dell'iscrizione, opera a
firma disgiunta sui conti correnti bancari o postali
intestati all'associazione, aperti su iniziativa del
Presidente.
L'Assemblea degli associati puo essere ordinaria e
straordinaria: ad essa partecipano gli associati ordinari.
L'Assemblea ordinaria si svolge annualmente per
l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello
preventivo ovvero ogni volta che il Consiglio Direttivo ne
ravvisi la necessità o ne faccia per iscritto richiesta
motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea
elegge il nuovo Consiglio Direttivo e delibera sulle
proposte presentate dal Consiglio in carica.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera
con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
L'Assemblea straordinaria - competente per i soli casi di
scioglimento dell'associazione e modifiche dello statuto -
è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei
tre quarti degli associati. Ogni socio ha un solo voto e non
può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito al
domicilio dei soci almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'Assemblea, salvo casi di urgenza per i quali è
consentita anche la convocazione per telegramma almeno tre giorni prima.
ART.5 - Comitato Scientifico -
Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo dell'Istituto per lo svolgimento
dei suoi compiti e lo studio di particolari problemi nell'ambito degli interessi dell' associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla sua istituzione, sul numero dei suoi componenti, sulle modalità e
sui tempi del suo funzionamento.
I componenti del Comitato Scientifico sono sceltri fra esperti delle discipline di
interesse associativo e tra personalità di particolare prestigio.
ART.6 - Disposizioni Finali -
Tutte le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborsi di
spese.
ART.7
Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile
in materia di Associazioni. |