Delibera 249/07/CONS del 29 maggio 2007

Con l’articolo 8 della delibera 249/07/CONS, pubblicata il 29 maggio 2007, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha definitivamente fissato in 9,71 €/mese + I.V.A il canone addizionale che gli Operatori concorrenti sono tenuti a versare a Telecom Italia nel caso in cui i clienti connessi tramite “servizi di accesso all’ingrosso" disdicano o non sottoscrivano i servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia.

Già la Delibera n. 34/06/CONS, pubblicata il 22 febbraio 2006 prevedeva, a favore di Telecom Italia, l’applicazione di un sovrapprezzo per le linee ADSL per le quali fosse stato cancellato (o mai attivato) il contratto con Telecom Italia per il servizio di telefonia vocale di base.

Benché inferiore alla richiesta inizialmente avanzata da Telecom Italia (10,73 €/mese + IVA per la clientela residenziale e 20,34 €/mese + IVA per la clientela affari), tale importo risulta molto superiore non solo alla migliore pratica europea (4,29 €/mese + tasse in Danimarca), ma anche al differenziale (5.18 €/mese) tra servizio di accesso disaggregato (affitto della linea di rame) ed il servizio di accesso condiviso (affitto della capacità trasmissiva dati offerta dalle frequenze alte di una linea già utilizzata da TI per il servizio voce) E PERSINO ALL’INTERO IMPORTO PER IL SERVIZO DI ACCESSO DISAGGREGATO alle reti e sottoreti metalliche (c.d. “unbundling, 7.81 €/mese + I.V.A) che Telecom Italia è tenuta ad offrire ai concorrenti “colocati” nelle centrali telefoniche.

Questa anomalia, imposta nonostante le preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria, è stata resa possibile dalla ratifica del criterio “retail minus 20%” … “a partire dal canone residenziale per le linee POTS” proposto da AGCOM, in luogo della applicazione, richiesta da AIIP (Associazione Italiana Internet Providers) del prezzo “cost plus” già definito nell’ambito del mercato dell’accesso disaggregato.